Ordinanza n. 168/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza
emessa il 25 gennaio 1995 dal tribunale di Pistoia nel procedimento
civile vertente tra Cristina Stefania Lubrani e l'Esattoria
consorziale di Pescia ed altra, iscritta al n. 544 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995, il tribunale
di Pistoia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed
agli affini fino al terzo grado del contribuente di proporre
l'opposizione di terzo all'esecuzione, prevista dall'art. 619 cod.
proc. civ., per i mobili pignorati nella casa di abitazione del
debitore;
che la questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata nel corso di un giudizio promosso da Cristina Stefania
Lubrani per opporsi al pignoramento di mobili ad essa venduti dalla
madre ed a quest'ultima contestualmente concessi in comodato;
pignoramento effettuato dall'Esattoria consorziale di Pescia nella
casa di abitazione della contribuente, madre della ricorrente, per
riscuotere coattivamente imposte non pagate;
che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata
configurerebbe un'ipotesi di responsabilità del terzo per debito
fiscale altrui, dettando una disciplina irrazionale e priva di
giustificazione nella parte in cui differenzia questa ipotesi da
altri casi di responsabilità per debito altrui che l'ordinamento
prevede in considerazione della particolare localizzazione del bene;
difatti, mentre in questi casi la presunzione di appartenenza del
bene al debitore può essere in vario modo superata, nell'esecuzione
esattoriale, invece, il coniuge, il parente o l'affine non potrebbero
vincere la presunzione di appartenenza del bene al debitore con lo
strumento processuale dell'opposizione di terzo, sicché risulterebbe
anche menomata la garanzia costituzionale di poter agire in giudizio
a tutela del proprio diritto (art. 24, primo comma, Cost.);
Considerato che la questione di legittimità costituzionale,
coinvolgendo l'intera disciplina dettata dall'art. 52, secondo comma,
lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mira ad equiparare
del tutto la posizione del coniuge, dei parenti e degli affini fino
al terzo grado a quella dei terzi estranei al debitore: essa non
investe, quindi, l'ampiezza dei limiti che la stessa disposizione
già pone alla regola della preclusione dell'opposizione per le
persone legate da un particolare vincolo al contribuente, ma tende a
travolgere la regola stessa, finendo in tal modo con l'escludere ogni
pur ragionevole limitazione alla facoltà di proporre opposizione;
che, prospettata con tale ampiezza ed in riferimento ai medesimi
parametri, la questione è già stata dichiarata non fondata
(sentenza n. 444 del 1995), giacché il legislatore può perseguire
l'esigenza della tempestiva realizzazione dei crediti tributari
mediante l'espropriazione di beni mobili che, per il luogo in cui si
trovano, si presume siano del contribuente moroso, e può inoltre
porre ragionevoli limitazioni sia alla prova contraria a tale
presunzione sia all'ampiezza dell'opposizione prevista per i terzi
che assumono di essere proprietari di quei beni (sentenza n. 358 del
1994); limitazioni e preclusioni che, al fine di evitare fraudolente
elusioni nell'adempimento del debito tributario, possono essere più
rigorose per le persone legate al debitore da particolari vincoli
(coniugio, parentela o affinità) rispetto a quelle previste per
altre persone, estranee al debitore;
che, quanto alla garanzia del diritto di agire in giudizio, la
norma detta una disciplina che appartiene agli aspetti di diritto
sostanziale e non riguarda la difesa processuale (così, con
riferimento alla precedente, ma del tutto analoga, disciplina della
riscossione delle imposte sul reddito, sentenze n. 107 del 1969, n.
129 del 1968 e n. 42 del 1964);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,
primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte