Ordinanza n. 168/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/06/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 21 marzo 1996 dal pretore di Caltagirone, sezione distaccata di
Mineo, nel procedimento civile vertente tra Canfailla Francesco e
Barresi Mazzone Roberta ed altra, iscritta al n. 721 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il pretore di
Caltagirone, sezione distaccata di Mineo, con ordinanza emessa il 21
marzo 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
171, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in
cui prevede un regime di preclusioni e decadenze solo per il
convenuto tardivamente costituitosi e non anche per l'attore
tardivamente costituitosi;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, la
quale consente all'attore di costituirsi tardivamente senza incorrere
in decadenze, allorché il convenuto si sia costituito nei termini,
si porrebbe in contrasto: a) con il principio di uguaglianza, non
essendo prevista analoga facoltà per il convenuto, per il quale,
invece, restano ferme le decadenze di cui all'art. 167 del codice di
procedura civile; b) con il diritto alla difesa, in quanto la tardiva
costituzione dell'attore impedirebbe al convenuto di predisporre
adeguatamente le proprie difese; c) con il principio di buon
andamento della pubblica amministrazione, poiché la ritardata
costituzione dell'attore preclude al giudice di conoscere gli atti e
i documenti su cui si fonda la domanda, vanificando, di fatto, la
celebrazione di un processo agile e concentrato.
Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta chiaramente
che non è stata sollevata ad opera delle parti convenute, una delle
quali, peraltro, contumace, alcuna eccezione in riferimento alla
tardiva costituzione dell'attore;
che la lesione del principio di uguaglianza e del diritto alla
difesa è stata prospettata dal giudice a quo in via meramente
ipotetica, non essendo state proposte dalle parti processuali
specifiche domande che avrebbero determinato l'applicazione della
norma censurata;
che il rimettente non è quindi chiamato a decidere su questioni
che postulano la concreta applicazione della norma in esame, né può
astrattamente dolersi della pretesa incostituzionalità di essa;
che la questione sollevata è dunque palesemente priva di
rilevanza ai fini della decisione;
che, infine, relativamente alla censura mossa in riferimento
all'art. 97 della Costituzione, deve ancora una volta affermarsi che
il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è
assolutamente estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale
nel suo complesso, in quanto esso attiene esclusivamente alle leggi
concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro
funzionamento sotto il profilo amministrativo (tra le altre,
ordinanze nn. 7 del 1997, 275, 147 e 18 del 1996);
che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 171, secondo comma, del codice
di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97
della Costituzione, dal pretore di Caltagirone, sezione distaccata di
Mineo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte