Ordinanza n. 168/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 223Codice della strada
- art. 221Codice della strada
- art. 24legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1996 dal pretore
di Forlì, sul ricorso proposto da Caiconti Manuel contro il prefetto
di Forlì, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione avverso
un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente
di guida, il pretore di Forlì, con ordinanza emessa il 17 ottobre
1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
176, comma 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), secondo cui alla commissione del reato di
inversione del senso di marcia sulle autostrade e strade extraurbane
principali consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida;
che, a giudizio del rimettente, il sistema sanzionatorio
delineato dall'impugnata norma contempla due distinti procedimenti,
l'uno penale e l'altro amministrativo, autonomi tra loro e senza
reciproca relazione di pregiudizialità, volti rispettivamente
all'applicazione della sanzione principale e di quella accessoria,
aventi come identico oggetto primario l'accertamento del reato;
che - sempre secondo il rimettente - tale coesistenza crea il
pericolo della formazione di giudicati contrastanti, donde la
violazione: a) dell'art. 25, primo comma, Cost., essendo più
corretto sottoporre esclusivamente al giudice penale la cognizione
del reato, non solo ai fini dell'irrogazione della sanzione
principale, ma per tutto quello che collateralmente discende sul
piano dell'apprezzamento e della graduazione della colpevolezza, e
quindi anche per l'inflizione della pena accessoria; b) dell'art. 3
Cost., attesa l'irragionevole disparità rispetto ai principi
codificati dagli artt. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221
del codice della strada, che nei casi di connessione tra reato e
illecito amministrativo rimettono al giudice penale la decisione
sulla violazione amministrativa dalla cui esistenza dipende
l'accertamento del reato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità della sollevata questione.
Considerato che la questione risulta sollevata sul presupposto che
l'impugnata disposizione contempli due distinti procedimenti, volti
rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una
accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento
della violazione de qua costituente reato;
che, viceversa, sussiste (come già rilevato nella sentenza n.
194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di
finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di
sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del
codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice
penale - ed all'esito del relativo accertamento -, a seconda che sia
stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un
reato (artt. 220 e segg.);
che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva
- connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo
di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della
violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della
circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997, successiva
all'ordinanza di rimessione) - la sospensione provvisoria è
provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di
natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto
all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e
teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e
l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il
quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati
inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività
palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;
che gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema
di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza
ad adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente
sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;
che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 176, comma 22, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal pretore di
Forlì, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte