Ordinanza n. 168/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1,
n. 4, del codice di procedura civile promossi con ordinanze emesse il
4 dicembre 1998 e il 23 aprile 1999 dal giudice istruttore presso il
tribunale di Milano, il 28, il 2 (n. 2 ordinanze) e il 28 aprile 1999
dal tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 83, 429,
433, 434, 435 e 484 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 36, 37 e 39, prima serie
speciale, dell'anno 1999;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, nel corso di due processi civili, il giudice
istruttore presso il tribunale di Milano - avendo pronunciato sulle
rispettive istanze di condanna del convenuto ai sensi dell'art.
186-quater del codice di procedura civile -, con altrettante
ordinanze di identico contenuto, emesse il 4 dicembre 1998 (R.O.
n. 83 del 1999) ed il 23 aprile 1999 (R.O. n. 429 del 1999), ha
sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., "nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione
del giudice che abbia, con ordinanza, deciso sull'istanza ex
art. 186-quater cod. proc. civ.";
che il rimettente sottolinea come la giurisprudenza
costituzionale abbia ripetutamente affermato (in particolare con la
sentenza n. 326 del 1997) la stretta funzionalità della denunciata
norma rispetto al principio di imparzialità-terzietà della
giurisdizione, che risponde all'esigenza di proteggere il giudice del
merito della causa dal pregiudizio effettivo, o anche solo
potenziale, derivante da valutazioni da lui espresse in occasione di
provvedimenti adottati in un momento precedente, evitando che egli
sia costretto, nel decidere, a ripercorrere l'identico itinerario
logico precedentemente seguìto, soprattutto quando preesistono
valutazioni di contenuto che cadono sulla stessa res judicanda,
essendo medesimo l'àmbito della precedente cognizione e quello della
successiva;
che, secondo il rimettente, l'ordinanza ex art. 186-quater
cod. proc. civ. si configura quale provvedimento a contraddittorio e
cognizione pieni e ad istruttoria compiuta, dal contenuto decisorio
ed esecutivo, sicché - per il caso in cui il processo non si
estingua e la pronuncia della sentenza non sia rinunciata - il
giudice è tenuto a operare sulla medesima res judicanda, esaminando
nuovamente gli stessi atti e lo stesso materiale probatorio in base
al quale ha emesso l'ordinanza;
che dunque - sempre secondo il rimettente - appare logico
presumere che possa verificarsi una naturale tendenza a mantenere, in
sede di redazione della sentenza, il giudizio già espresso in altro
momento decisionale; non potendosi ritenere che l'eventuale
successiva precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse
conclusionali possano efficacemente condizionare la conclusione del
giudizio ed influire sul meccanismo psicologico che presiede alla
formazione del convincimento del giudice;
che, nel corso di quattro procedimenti civili, il giudice
istruttore presso il tribunale di Firenze - essendosi anch'egli già
pronunciato sulle rispettive istanze di condanna ai sensi
dell'art. 186-quater cod. proc. civ. -, con altrettante ordinanze di
identico contenuto, emesse il 2 aprile (R.O. nn. 434 e 435 del 1999)
ed il 28 aprile 1999 (R.O. nn. 433 e 484 del 1999), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., "nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione
dal pronunciare sentenza per quel giudice che in ordine al medesimo
oggetto si sia, nel merito, pronunciato su richiesta di ordinanza ex
art. 186-quater cod proc. civ.";
che - premesse considerazioni analoghe a quelle svolte dal
precedente rimettente in ordine agli effetti della cosiddetta "forza
della prevenzione" sulla serenità del giudice, allorquando questi
sia chiamato a ripercorrere il medesimo itinerario logico già in
precedenza seguìto su una medesima res judicanda - afferma in
particolare il rimettente che le motivazioni che hanno portato la
Corte costituzionale (con la menzionata sentenza n. 326 del 1997) a
dichiarare non fondata altra questione di legittimità costituzionale
della stessa norma, nel caso di cognizione della causa di merito da
parte del giudice che abbia concesso una misura cautelare ante
causam, non possono valere per la soluzione della presente questione;
che infatti, secondo il rimettente, le motivazioni svolte in
tale decisione circa la diversità di struttura, contenuto,
finalità, àmbito di cognizione e valenza del materiale probatorio
tra il procedimento cautelare ante causam ed il successivo giudizio
di merito, non possono valere nell'ipotesi del giudice che si sia
comunque pronunciato (accogliendola o rigettandola) sulla istanza ex
art. 186-quater poiché: a) il materiale probatorio preso in esame
per pronunciarsi su tale istanza è il medesimo che poi sarà preso
in esame nella vera e propria sede decisoria; b) la valutazione di
detto materiale avviene in entrambi i casi nel rispetto rigoroso del
principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ.; c)
la relativa ordinanza, sia pure nei ristretti termini di cui
all'art. 134 cod. proc. civ., dev'essere motivata al pari di una
sentenza, con ciò imponendosi che venga ripercorso nella sua
integralità il medesimo "itinerario logico" già in precedenza
seguìto e che vengano a reiterarsi valutazioni ricadenti pressoché
sulla medesima res judicanda; d) l'ordinanza ex art. 186-quater è
idonea ad acquistare efficacia di sentenza, possedendone il medesimo
valore, giacché solo con sentenza può essere revocata [argomento,
questo, svolto solo nell'ordinanza R.O. n. 484 del 1999];
che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità ovvero di infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che l'identità della norma sottoposta a scrutinio di
legittimità costituzionale, e la stretta connessione di profili
denunciati con motivazioni sostanzialmente analoghe, impongono la
riunione dei giudizi, che vanno pertanto congiuntamente decisi;
che entrambi i rimettenti - a sostegno dei prospettati dubbi
di illegittimità, riguardanti la dedotta menomazione del principio
di terzietà-imparzialità della giurisdizione, in ragione della
ritenuta negativa incidenza sulla serenità del giudice della così
detta "forza della prevenzione" - fanno richiamo alle osservazioni in
tal senso svolte da questa Corte nella sentenza n. 326 del 1997;
che, tuttavia, agli stessi è sfuggito che, contestualmente,
è stato ivi precisato come ben diversa, rispetto alla pluralità dei
gradi di giudizio - dove "è l'esigenza stessa di garanzia, che sta
alla base del concetto di revisio prioris istantiae a postulare
l'alterità del giudice dell'impugnazione, il quale si trova [...] a
dover ripercorrere l'itinerario logico che è stato già seguìto
onde pervenire al provvedimento impugnato" -, "si presenta la
situazione quando l'iter processuale semplicemente si articoli
attraverso più fasi sequenziali (necessarie od eventuali poco
importa) nelle quali l'interesse posto a base della domanda - e che
regge il giudizio - impone l'appagamento di esigenze, a quest'ultimo
connesse, di carattere conservativo, anticipatorio istruttorio,
ecc.";
che, in relazione a ciò, dopo aver posto in evidenza la
peculiare operatività del principio dispositivo cui è informato il
rito civile - nell'ambito del quale la dialettica dei contrapposti
interessi si esplica, durante tutto il processo, in relazione ad
attività e forme di tutela diverse, che rispondono alle varie
esigenze implicate dal diritto o dall'interesse concretamente
azionato nel giudizio stesso -, la Corte ha allora concluso che anche
nell'ipotesi di provvedimento cautelare (conseguente alla dialettica
dei contrapposti interessi, la quale di norma si svolge attraverso il
contraddittorio tra le parti, su un piano di "parità delle armi", in
una continua funzione propulsiva che condiziona il perseguimento e la
stessa conclusione del giudizio: cfr. anche sentenza n. 341 del 1998)
non sussiste l'esigenza d'ordine costituzionale d'un obbligo di
astensione del giudice, che lo abbia pronunciato ante causam dal
trattare e decidere la successiva causa di merito;
che a maggior ragione tali affermazioni valgono con riguardo
all'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 186-quater cod. proc.
civ., cui il legislatore ha attribuito un effetto anticipatorio della
decisione definitiva, da attuarsi in virtù di un meccanismo
potenzialmente idoneo a concludere il processo di primo grado (v.
anche sentenza n. 385 del 1997); e ciò a fini essenzialmente
deflattivi del contenzioso, ritenuti conseguibili grazie
all'immediata realizzazione (totale o parziale) del petitum collegata
alla possibile rinuncia da parte dell'intimato ad una successiva
pronuncia di merito, ovvero all'altrettanto possibile estinzione del
giudizio;
che allorquando, non verificatesi le condizioni auspicate dal
legislatore per addivenire a detta anticipata conclusione, il
giudizio prosegue sino alla pronuncia della sentenza, questa è per
sua natura destinata a riassorbire in sé l'ordinanza relativamente
al già decisum salva la possibilità di modificarne in tutto o in
parte le statuizioni;
che quest'ultima evenienza, peraltro solo ipotetica, non sta
punto a significare che il giudice monocratico (e tantomeno il
collegio), nell'emanare la decisione finale, debba inevitabilmente
ripercorrere l'identico itinerario logico-decisionale già seguìto
onde pervenire all'adozione dell'ordinanza stessa (come se il
legislatore avesse inteso introdurre una doppia decisione in primo
grado), ma solo che è dato ad esso di prendere in considerazione le
ragioni ulteriormente svolte dalle parti, quantomeno, in sede di
comparse conclusionali, memorie di replica ed eventuale discussione
orale, sempre su un piano di parità delle armi e nella perdurante
operatività del principio dispositivo;
che, pertanto, qualunque sia il contenuto della sentenza, il
meccanismo processuale in parola, lungi dal violare il diritto di
difesa per eventuale incidenza della forza della prevenzione nel
giudizio del decidente, offre alle parti una garanzia di maggiore
ponderazione del contenzioso in sede decisoria, salvaguardando nel
contempo l'esigenza di un pieno rendimento dell'attività
giurisdizionale, secondo il principio di concentrazione degli atti e
di economia endoprocessuale (cfr. sentenza n. 363 del 1998), che
esige appunto la continuità del medesimo giudice nel condurre il
processo fino alla decisione conclusiva;
che, di conseguenza, la questione è da dichiararsi
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, del
codice di procedura civile, sollevate - in riferimento all'art. 24
della Costituzione - dal tribunale di Milano e - in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione - dal tribunale di Firenze, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte