Ordinanza n. 169/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1970 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4r.d.l. 737/1943
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 50r.d. 3269/1923
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L.
19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in materia di
imposte di registro, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1970
dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Monte dei
Paschi di Siena e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta
al n. 148 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata
proposta, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19
agosto 1943, n. 737, il quale prescrive che nelle vendite coatte
promosse in dipendenza di mutui in danaro il valore del bene trasferito
debba determinarsi mediante il comune procedimento fiscale di
accertamento di valore, discostandosi dal principio generale di cui
all'art. 50, secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;
che la predetta ordinanza è stata a termini di legge notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito, con deduzioni del 24 aprile 1970, il Ministro delle
finanze, col patrocinio della Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per la dichiarazione di infondatezza.
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
con sentenza n. 59 del 28 aprile 1970, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943,
n. 737;
che pertanto tale disposizione ha cessalo di avere efficacia e non
può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza (art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe,
dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi
provvedimenti in materia di imposta di registro, dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 59 del 28 aprile
1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre
1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI
ECLI:IT:COST:1970:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte