Ordinanza n. 169/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli
industriali), promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Belluno
il 5 febbraio 1980, dal Tribunale di Treviso il 23 aprile 1980 e dai
Pretori di: Avigliana l'11 aprile 1980; Belluno il 29 gennaio 1980;
Arzignano il 9 aprile 1980 (n. 2 ordinanze); Iglesias il 21 febbraio
1980 (n. 2 ordinanze); Bressanone l'11 aprile 1980; Iglesias il 13
marzo ed il 21 febbraio 1980; Adria il 15 aprile 1980; Finale Ligure il
25 settembre 1979 e Feltre il 31 gennaio 1980 (n. 2 ordinanze),
rispettivamente iscritte ai nn. 403, 404, 405, 406, 408, 409, 417, 418,
422, 426, 427, 436, 450, 454 e 455 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 194, 201, 208,
215, 222 e 235 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono
le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121,
terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel
testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella
parte in cui punisce con l'ammenda di L.800.000 e con 15 giorni di
arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta
quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27
e 10 (rectius 101) Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte
con sentenza n. 50 del 1980;
che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già
esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate,
previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda
di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un
veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo
consentito, in relazione agli artt. 3, 27 e 101 Cost., sollevate dal
Tribunale di Treviso e dai Pretori di Belluno, Avigliana, Arzignano,
Iglesias, Bresanone, Adria, Finale Ligure e Feltre con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte