Ordinanza n. 169/1981
Altra decisione · depositata il 30/07/1981 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28Statuto dei lavoratori
- art. 29Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)
- art. 7legge 1034/1971
- art. 19legge 1034/1971
- art. 21legge 1034/1971
usata come parametro
citata
- art. 25Costituzione
- art. 29Statuto dei lavoratori
- art. 7Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro
e norme sul collocamento), degli artt. 29, n. 1, e 39 del r.d. 26
giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato) e degli artt. 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 (Istituzione dei tnbunali amministrativi regionali),
promossi con ordinanze emesse il 29 gennaio 1979 (n. 6 ordinanze) ed il
22 marzo 1979 (n. 2 ordinanze) dalle Sezioni Unite Civili della Corte
di cassazione, iscritte ai nn. 841, 842, 843, 844 e 845 del registro
ordinanze 1979, ai nn. 104, 105, e 106 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 29 e 118
dell'anno 1980.
Visto l'atto di costituzione della FIDEP-CGIL;
udito nella camera di Consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che le ordinanze sollevano questione di costituzionalità
dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, degli artt. 29, n. 1,
e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, degli artt. 7, 19 e 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto non estenderebbero, con
riferimento ai rapporti di impiego con enti pubblici, lo strumento di
garanzia del sindacato contro comportamenti antisindacali del datore di
lavoro previsto dall'art. 28 della menzionata legge n. 300 del 1970,
con ciò violando gli artt. 3 e 24 della Costituzione; violando anche
l'art. 25, primo comma, della Costituzione, ove si ritenesse
applicabile detto art. 28 anche nei confronti di enti pubblici, per il
rischio di giudicati contraddittori che ne deriverebbero, stante la
giurisdizione esclusiva del TAR in materia di impiego pubblico;
considerato che le sentenze n. 118 del 7 maggio 1976 e n. 68 del 29
aprile 1980 di questa Corte hanno deciso nel senso del rigetto
questioni relative agli artt. 28 e 37 della legge n. 300 del 20 maggio
1970 non in tutto assimilabili alle presenti;
che dunque non ricorre il caso previsto dall'art. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
e che pertanto le cause debbono essere rinviate alla pubblica udienza,
ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, delle menzionate norme integrative.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
rinvia ad udienza pubblica i giudizi promossi con le ordinanze in
epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte