Ordinanza n. 169/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 348Codice penale
- art. 1d.P.R. 1068/1953
usata come parametro
citata
- art. 30d.P.R. 636/1972
- art. 17d.P.R. 739/1981
- art. 63Accertamento imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 348
del codice penale (Abusivo esercizio di una professione) e dell'art. 1
del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Iscrizione all'albo dei ragionieri
- Attività), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 e 28 aprile 1979
dal Pretore di Orvieto nei procedimenti penali a carico di Focarelli
Sandro e Prosperini Roberto, iscritte ai nn. 519 e 520 del registro
ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 237 del 29 agosto 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di
Focarelli Sandro e di Prosperini Roberto, entrambi imputati del reato
di esercizio della professione di ragioniere senza essere iscritti
nell'albo, il Pretore di Orvieto, con ordinanze del 20 e 28 aprile 1979
(in G.U. n. 237 del 29 agosto 1979, reg. ord. n. 519 e 520 del 1979),
sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 348 cod. pen. e 1 d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068,
in quanto quest'ultimo indicava in modo troppo generico le attività
riservate agli iscritti all'albo, il che sembrava in contrasto col
principio di tassatività della fattispecie penale di cui all'art. 25
Cost.;
che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri negando
la fondatezza della questione;
che le parti private non si sono costituite.
Considerato che i due giudizi vanno riuniti per l'identità della
questione sollevata;
che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ad
es. sentt. n. 42 del 1972 e 27 del 1961), il principio di tassatività
della fattispecie penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.,
deve considerarsi rispettato anche se il legislatore nel descrivere il
fatto - reato usi non già termini di significato rigorosamente
determinato ma anche espressioni meramente indicative o di rinvio alla
pratica diffusa nella collettività in cui l'interprete opera,
spettando a questo ultimo di determinarne il significato attraverso il
procedimento ermeneutico di cui all'art. 12, primo comma, delle
Preleggi;
che, nel caso di specie, a definire il significato dell'impugnato
art. 1 d.P.R. n. 1068 del 1953 concorre l'elencazione di attività
proprie della professione di ragioniere, contenuta nello stesso
articolo, nonché, in via integrativa, l'interpretazione sistematica
delle disposizioni dell'art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (oggi
sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), relativo alla
rappresentanza e difesa davanti alle commissioni tributarie, e
dell'art. 63 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in materia di
rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici
finanziari;
che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n.87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 348 cod. pen. e 1 d.P.R. 27
ottobre 1953 n. 1068, sollevata dal Pretore di Orvieto con le ordinanze
in epigrafe in riferimento all'art. 25 secondo comma Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte