Ordinanza n. 169/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 599/1973
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 2legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina
dell'imposta locale sui redditi), in riferimento agli artt. 2, n.15,
3, n. 1, 5 e 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa
al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con
ordinanze emesse il 4 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Torino e l'8 marzo 1985 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Torino, iscritte rispettivamente al n. 738 del
registro ordinanze 1985 e al n. 270 del registro ordinanze 1986 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 36,
prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza del 4 ottobre 1984 (R.O. n. 738 del
1985) e altra dell'8 marzo 1985 (R.O. n. 270 del 1986)
rispettivamente emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado
e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e
disciplina dell'imposta locale sui redditi) per contrasto con gli
artt. 3, 53 e 77, primo comma, della Costituzione in riferimento agli
artt. 2 n. 15, 3 n. 1, 5 e 6 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, nella
parte in cui è prevista - nei confronti delle società - la
tassazione separata dei redditi fondiari, venendosi a determinare si
assume - un ingiustificato diverso trattamento a seconda che gli
immobili dai quali derivi il reddito siano (o meno) beni strumentali
per l'impresa e conseguentemente possano (o meno) venir compresi nel
complessivo reddito di questa;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione
prospettata;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti concernendo
identiche questioni;
che non sussiste, intanto, violazione dell'art. 77, primo comma,
Cost., posto che l'art. 4 della legge di delega (9 ottobre 1971 n.
825) espressamente prevede la tassazione separata dei redditi
fondiari;
che non sussiste neppure violazione dei principi di cui agli
artt. 3 e 53 Cost., poiché la norma di cui trattasi trova
riferimento e applicazione, in ambiti di tassazione tra beni
omogeneamente differenziabili, per avere (o meno) cioè destinazione
strumentale per l'impresa;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma,
del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina
dell'imposta locale sui redditi) sollevata dalle Commissioni
tributarie di primo e di secondo grado di Torino, in riferimento agli
artt. 3, 53, 77, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte