Ordinanza n. 169/1991
Altra decisione · depositata il 18/04/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 41d.lgs. 12/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma
quarto, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1990 dal Tribunale per i
minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Maurano
Angelo, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione promosso
da Angelo Maurano, minorenne condannato alla pena di 4 mesi di
reclusione e per essa detenuto - che richiedeva la propria immediata
scarcerazione per avere già completamente scontato la pena
inflittagli, in relazione all'intervenuta applicazione della
"permanenza in casa", non computabile peraltro nella determinazione
della durata della pena detentiva ai sensi dell'art. 21, quarto
comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) -,
l'adito Tribunale dei minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 10
luglio 1990, ha disposto la scarcerazione del condannato ed ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della detta norma
- nella parte in cui considera stato di custodia cautelare la
permanenza in casa del minorenne "ai soli fini del computo della
durata massima della misura" - per sospetto contrasto con gli artt. 3
e 13 della Costituzione, in riferimento agli artt. 284, quinto comma,
e 657, primo comma, c.p.p., i quali considerano gli "arresti
domiciliari", misura cautelare cui sarebbe assimilabile quella della
"permanenza in casa", come computabile nella anzidetta
determinazione;
che ad avviso dell'autorità remittente, attesa l'omologia
sussistente fra gli arresti domiciliari per l'imputato adulto e la
permanenza in casa per i minori, la norma denunciata, nel considerare
la permanenza in casa "custodia cautelare ai soli fini del computo
della misura" - diversamente da quanto previsto per gli arresti
domiciliari, computati nella pena detentiva (artt. 284, 657 c.p.p.)
-, riserva al minorenne un trattamento incomprensibile, illogico e
gravemente differenziato, con conseguente violazione dell'art. 3
della Costituzione;
che essa si pone altresì in contrasto con l'art. 13 della
Costituzione, in quanto "l'inutilizzabilità del periodo di tempo
della permanenza in casa trasformerebbe siffatta misura in misura
aggiuntiva alla detenzione stessa, senza che questo vero e proprio
"supplemento di pena trovi fondamento e sia quindi legittimato da una
sentenza di condanna";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione è
stato emanato il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, recante
"Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale
penale e delle norme ad essa collegate", il quale, all'art. 41, ha
sostituito il quarto comma dell'art. 21 del d.P.R. n. 448 del 1988
con il seguente: "4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza
in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini
del computo della durata massima della misura, a decorrere dal
momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto,
del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è
computato nella pena da eseguire, a norma dell'art. 657 del codice di
procedura penale";
che spetta quindi al giudice a quo verificare se, alla stregua
della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora
rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale dei minorenni di
Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente e redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte