Ordinanza n. 169/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 646/1982
- art. 2-quinquieslegge 629/1982
usata come parametro
citata
- art. 25Costituzione
- art. 8legge 726/1982
- art. 8legge 55/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge
13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n.
575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia), nel testo modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge
6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'art. 8 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal Pretore di Aosta nel
procedimento penale a carico di Pareglio Eraldo ed altro, iscritta al
n. 364 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno
1994;
2) ordinanza emessa il 2 novembre 1994 dal Pretore di Parma,
sezione distaccata di Fidenza nel procedimento penale a carico di
Cortesi Sergio, iscritta al n. 763 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza del 24 gennaio 1994 (pervenuta a questa
Corte il 1 giugno 1994) il Pretore di Aosta ha sollevato, nel corso
di un giudizio penale, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,
n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia), nel testo modificato
dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629
(Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726, e altresì dall'art. 8 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale), nella parte in cui stabilisce che
l'appaltatore di opere riguardanti la pubblica amministrazione che
concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in
parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità
competente sia assoggettato (oltre che alla pena dell'arresto da sei
mesi ad un anno) alla pena dell'ammenda pari a un terzo del valore
complessivo dell'opera ricevuta in appalto, assumendo il contrasto di
detta previsione normativa con gli articoli 3, 25, secondo comma, e
27, terzo comma, della Costituzione;
che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasta con
l'art. 3 della Costituzione in quanto assoggetta alla medesima pena
pecuniaria, rapportata al valore dell'opera, condotte
dell'appaltatore che possono essere notevolmente diversificate quanto
a gravità, secondo la diversa entità dei lavori in ipotesi
illegittimamente affidati a terzi;
che inoltre ulteriore censura, riferita allo stesso parametro,
è dedotta sotto il profilo della irragionevole divaricazione del
trattamento sanzionatorio tra l'appaltatore e il subappaltatore, a
seguito della modifica apportata alla norma impugnata con l'art. 8
della legge n. 55 del 1990, che ha ridotto la sanzione pecuniaria -
in origine eguale per entrambi i soggetti dell'illecito in parola -
solo nei riguardi del subappaltatore (o affidatario del cottimo),
prevedendo per questi l'ammenda pari a un terzo del valore dell'opera
dallo stesso ricevuta in subappalto o cottimo; una divaricazione
tanto più irragionevolmente squilibrata, a vantaggio del
subappaltatore, alla stregua del rilievo per cui sarebbe da ritenere
generalmente quest'ultimo il soggetto maggiormente pericoloso;
che, secondo il rimettente, la norma impugnata sarebbe poi
lesiva dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sul piano dei
principi di proporzione e adeguatezza della sanzione rispetto al
fatto, giacché la pena proporzionale è collegata a un dato
invariante ed estraneo alla concreta condotta realizzata, alla quale
in tal modo si riconnette una pena non proporzionata all'effettivo
disvalore del reato commesso;
che, infine, il giudice a quo individua una lesione dell'art.
27, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'automatismo della
sanzione, proporzionale al valore dell'opera, e il mancato
collegamento di essa, per quanto detto, all'effettiva gravità del
fatto, comportano l'applicazione in concreto di pene incongrue e
dunque non adeguate alla finalizzazione rieducativa delle pene
medesime;
che con ordinanza del 2 novembre 1994 il Pretore di Parma,
sezione distaccata di Fidenza ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del richiamato art. 21 della legge n. 646 del 1982,
deducendo come proprie le argomentazioni e i motivi espressi dal
Pretore di Aosta attraverso il richiamo alla relativa ordinanza
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di
inammissibilità o di infondatezza delle questioni, osservando che le
stesse attengono a scelte del legislatore in tema di determinazione
delle sanzioni penali, scelte che si sottraggono al sindacato di
costituzionalità;
Considerato che le questioni hanno ad oggetto la medesima
previsione sanzionatoria e che quindi i giudizi possono essere
riuniti e decisi con unico provvedimento;
che relativamente all'ordinanza di rimessione del Pretore di
Parma, sezione distaccata di Fidenza, essa risulta solo
sinteticamente riferita per relationem alle "argomentazioni" svolte
dall'altra ordinanza, ed è del tutto priva degli elementi idonei a
dare valido ingresso alla questione di legittimità costituzionale,
sia quanto all' esposizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e al
requisito della rilevanza, sia quanto alla motivazione sulla non
manifesta infondatezza e sui parametri, neppure indicati, per cui la
relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile (v. ex
plurimis ordinanze n. 411 del 1994, n. 513 del 1993, n. 256 del
1991);
che, relativamente all'ordinanza di rinvio del Pretore di Aosta,
va rilevato che, successivamente alla proposizione della questione,
è stato emanato il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139
(Disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai
procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di
disciplina sanzionatoria relativa agli appalti), il cui articolo 2 ha
modificato la norma impugnata nella parte relativa alla pena
pecuniaria (già) stabilita per l'appaltatore, sostituendo, alla pena
unicamente rapportata al terzo del valore dell'opera ricevuta in
appalto, una escursione sanzionatoria in cui detto valore opera come
massimo edittale, e il minimo coincide con la pena pecuniaria
(proporzionale) prevista per il subappaltatore;
che l'accennata modifica legislativa impone pertanto la
restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti se, alla luce
di essa, la questione sollevata sia tuttora rilevante;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.
Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia), nel testo modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge
6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'art. 8 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale), sollevata dal Pretore di Parma, sezione
distaccata di Fidenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Aosta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte