Ordinanza n. 169/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 47/1985
- art. 39legge 724/1994
usata come parametro
citata
- art. 1-sexieslegge 312/1985
- art. 39legge 431/1985
- art. 26legge 57/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), e 39, commi 1 e 8, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal Pretore di Udine,
sezione distaccata di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a
carico di Zorzettig Francesco ed altra, iscritta al n. 801 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il Pretore di Udine - sezione distaccata di Cividale
del Friuli - nel corso di un procedimento penale a carico di F.
Zorzettig ed altra - imputati del reato di cui all'art. 1-sexies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431 - ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 39,
commi 1 e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non
consentono la sanatoria di opere abusive per le quali sia già stata
rilasciata regolare concessione edilizia pur in assenza della sola
autorizzazione paesaggistica, nonché dello stesso art. 39, ottavo
comma, nella parte in cui "subordina l'estinzione del reato di cui
all'art. 1-sexies succitato al rilascio della concessione edilizia o
della autorizzazione in sanatoria";
che ad avviso del giudice a quo la normativa impugnata prevedendo
che la domanda di condono possa essere presentata solamente in
relazione alle opere di cui all'art. 31, primo comma, della legge n.
47 del 1985, ovvero a quelle eseguite senza concessione - e non a
quelle realizzate in assenza della sola autorizzazione paesaggistica
prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 - si porrebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Più in particolare, in
virtù della normativa censurata sarebbe consentito a coloro che
hanno realizzato interventi urbanistici in zone sottoposte a vincolo,
senza richiedere concessione né autorizzazione paesaggistica, di
sanare anche il reato conseguente alla violazione del vincolo
attraverso il conseguimento dell'autorizzazione da parte delle
autorità preposte alla tutela del vincolo e non sarebbe, invece,
previsto tale effetto favorevole per coloro che abbiano realizzato
analoghi interventi, richiedendo ed ottenendo la concessione
edilizia, ma in assenza di autorizzazione paesaggistica;
che, sempre secondo il giudice a quo, ne conseguirebbe una
"evidente" disparità di trattamento in quanto verrebbero
avvantaggiati coloro che avrebbero posto in essere "condotte di
maggior rilievo sul piano penale"; l'impossibilità di applicare la
normativa sul condono ai soli illeciti paesaggistici, non correlati
ad una violazione edilizia, deriverebbe dal testo stesso dell'art.
39, ottavo comma, della legge n. 724 del 1994, nel quale l'effetto
estintivo del "reato per violazione del vincolo" sarebbe
espressamente ricondotto al "rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle
autorizzazioni preposte alla tutela del vincolo"; infine detta
interpretazione sarebbe conforme all'art. 39, primo comma, che
richiama le disposizioni della legge n. 47 del 1985 nella parte in
cui non siano modificate dallo stesso art. 39;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,
rilevando che identica questione è stata già dichiarata non fondata
da questa Corte con sentenza n. 427 del 1995;
Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo giudice
a quo, con ordinanze del 16 febbraio 1995, iscritte ai nn. 275, 276 e
277 del registro ordinanze 1995, è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 427 del 1995 in quanto basata su un errato presupposto
interpretativo poiché la concessione edilizia già ottenuta non
esclude la possibilità di condono e di oblazione al fine di
eliminare incertezze (anche meramente soggettive) o dubbi di
validità (nella maggior parte dei casi le autorizzazioni per
costruzioni ed opere su immobili o aree sottoposti a vincoli sono
presupposto per la regolarità della procedura edilizia) ovvero
eliminare in radice la possibilità di annullamento, di contestazioni
e la possibilità di sanzioni per vizi sia formali o procedurali sia
sostanziali, facendo conseguire al richiedente il condono, la
certezza giuridica della situazione edilizia dell'opera;
che la concessione edilizia a suo tempo ottenuta può coesistere
con una concessione ottenibile in sanatoria e concorre a formare,
insieme alla concessione in sanatoria sulla base del
condono-oblazione, la fattispecie completata dal rilascio della
autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo, prevista dall'art.
39, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che determina
l'effetto estintivo del reato (in tal caso di sola violazione del
vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,
n. 1497 e del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431);
che - giova precisare - la fattispecie presa in esame dal citato
ottavo comma dell'art. 39 si riferisce, per quanto riguarda i reati
per violazione dei vincoli surrichiamati, alle sole infrazioni
meramente formali, cioè mancanza di autorizzazione in ipotesi
(esclusiva) di opera sostanzialmente conforme alle esigenze di
tutela, tanto da potere essere successivamente oggetto di
sopravvenuta autorizzazione in sanatoria;
che in altri termini la estinzione dei reati anzidetti
(violazione del vincolo) è effetto ulteriore del condonosanatoria
edilizio per volontà del legislatore solo quando l'autorità
preposta al vincolo abbia, con una valutazione di compatibilità con
le esigenze sostanziali di tutela del vincolo medesimo, ritenuta
autorizzabile l'opera già eseguita;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
57, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché
dell'art. 39, commi 1 e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine,
sezione distaccata di Cividale del Friuli, con la ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte