Ordinanza n. 169/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 223Codice della strada
- art. 221Codice della strada
- art. 24legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 gennaio 1997 dal
pretore di Forlì, sui ricorsi proposti da Lazzari Erenzo e Garavini
Enzo contro il prefetto di Forlì, iscritte ai nn. 299 e 300 del
registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti di opposizione avverso
altrettanti provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della
patente di guida, il pretore di Forlì, con ordinanze di identico
contenuto, emesse entrambe il 14 gennaio 1997, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
secondo cui alla commissione del reato di mancata ottemperanza dei
conducenti all'obbligo di fermarsi a seguito di incidente con danno
alle persone consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida;
che, a giudizio del rimettente, il sistema sanzionatorio
delineato dall'impugnata norma contempla due distinti procedimenti,
l'uno penale e l'altro amministrativo, autonomi tra loro e senza
reciproca relazione di pregiudizialità, vo'lti rispettivamente
all'applicazione della sanzione principale e di quella accessoria,
aventi come identico oggetto primario l'accertamento del reato;
che - sempre secondo il rimettente - tale coesistenza crea il
pericolo della formazione di giudicati contrastanti, donde la
violazione: a) dell'art. 25, primo comma, Cost., essendo più
corretto sottoporre esclusivamente al giudice penale la cognizione
del reato, non solo ai fini dell'irrogazione della sanzione
principale, ma per tutto quello che collateralmente discende sul
piano dell'apprezzamento e della graduazione della colpevolezza, e
quindi anche per l'inflizione della pena accessoria; b) dell'art. 3
Cost., attesa l'irragionevole disparità rispetto ai principi
codificati dagli artt. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221
del codice della strada, che nei casi di connessione tra reato e
illecito amministrativo rimettono al giudice penale la decisione
sulla violazione amministrativa dalla cui esistenza dipende
l'accertamento del reato;
che, nel giudizio promosso con r.o. n. 299 del 1997, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della sollevata questione.
Considerato che - comportando la soluzione di identiche questioni,
incentrate sulla previsione normativa della sospensione provvisoria
della patente di guida in conseguenza della violazione dell'obbligo
dei conducenti di veicoli di fermarsi in caso di incidente con danno
alle persone - i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente
decisi;
che le questioni risultano sollevate sul presupposto che
l'impugnata disposizione contempli due distinti procedimenti, volti
rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una
accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento
della violazione de qua costituente reato;
che, viceversa, sussiste (come già rilevato nella sentenza n.
194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di
finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di
sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del
codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice
penale - ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia
stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un
reato (artt. 220 e segg.);
che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva
- connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo
di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della
violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della
circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997, successiva
alle ordinanze di rimessione) - la sospensione provvisoria è
provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di
natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto
all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e
teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e
l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il
quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati
inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività
palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;
che gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema
di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza
ad adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente
sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;
che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, dal pretore di Forlì, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte