Ordinanza n. 17/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA Ritenuto che la Corte con sentenza del 25 novembre 1958, n. 70,
pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale proposta
dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza del 26 ottobre 1956, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente
della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825, e del 27 dicembre 1952,
n. 3995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12
gennaio 1953 suppl. ord. e del 22 gennaio 1953 suppl. ord., in
relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Ritenuto che l'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale, con ricorso depositato il 31 dicembre 1958, ha chiesto
alla Corte di dichiarare, in sede di correzione di errore materiale e
di calcolo o in sede di revocazione della suddetta sentenza n. 70 del
1958, che i menzionati decreti sono viziati di parziale illegittimità
costituzionale, perché la Società Pomaia non era esente da
espropriazione per la quota di reddito dominicale complessivo eccedente
lire 20.000, essendo al 15 novembre 1949 il reddito dominicale medio
per ettaro inferiore a lire 100.
Considerato che non sussiste nella sentenza il lamentato errore
materiale e di calcolo, né omissione in riguardo al dato relativo al
reddito dominicale medio per ettaro dei terreni di proprietà della
società Pomaia, cui l'Ente Maremma si riferisce nel ricorso in esame,
perché nella sentenza non vi ha alcuna svista od espressione non
corrispondente a quello che la Corte effettivamente volle, od alcuna
omissione; onde manca il presupposto stesso per procedere a correzione.
Non giova addurre che nella sentenza sia mancata la presa in
considerazione di quel dato riguardante la valutazione e precisazione
del reddito dominicale medio per ettaro, che ora per la prima volta
l'Ente Maremma, portando un elemento nuovo nel giudizio, invoca al fine
di conseguire, in sostanza, una riforma, sia pur parziale, della
decisione; non giova, perché quel dato (a differenza dell'altro
riguardante il reddito dominicale complessivo delle proprietà Pomaia)
non fu rilevato o anche semplicemente adombrato nell'ordinanza della
Corte di appello di Firenze, che investì questa Corte del giudizio di
legittimità costituzionale, cosicché non competeva a questa Corte
(come non può competerle ora) di prenderlo in esame.
In via di fatto risulta anche cha tale dato non fu in alcun modo
eccepito, richiamato o posto in discussione dallo stesso ricorrente
nelle pur diffuse ed elaborate memorie approntate nel corso del
giudizio.
L'oggetto della questione di legittimità costituzionale proposta
dalla ordinanza della Corte di appello di Firenze era di stabilire a
quale data dovessero venire riferiti i dati catastali dei terreni della
società Pomaia in base all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Questa è l'unica questione che fu proposta nell'ordinanza, e che la
Corte costituzionale doveva decidere, come in effetti decise,
dichiarando la illegittimità costituzionale dei due decreti di
esproprio che avevano fatto riferimento per i dati catastali ad una
data posteriore al 15 novembre 1949, ad una data cioè che questa Corte
ritenne e ritiene non corrispondente a quella fissata dal suddetto art.
4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Considerato che non potrebbe nemmeno farsi luogo alla chiesta
revocazione della sentenza, perché, anche quando essa fosse
ammissibile per le decisioni della Corte costituzionale, non
ricorrerebbe nella fattispecie l'ipotesi prevista al n. 4 dell'art. 395
del Cod. proc. civ., in relazione all'art. 46 del T.U. 26 giugno 1924,
n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato, sia perché la sentenza
non può dirsi l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e
documenti della causa, sia perché l'errore di fatto, che si assume, è
tutt'altro che evidente ed immediatamente accertabile, come anche ora
appare dal fatto che occorrerebbe ricorrere ad altri e complessi
calcoli, che è da escludere possano essere compiuti in questa sede;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
1) rigetta la domanda dell'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale di correzione della sentenza della Corte costituzionale
del 25 novembre 1958, n. 70, per errore materiale proposta col ricorso
del 31 dicembre 1958;
2) dichiara manifestamente infondata ogni altra questione proposta
dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale col ricorso
stesso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte