Ordinanza n. 17/1964
Altra decisione · depositata il 14/03/1964 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 37legge 218/1952
citata
- art. 10legge 55/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa
il 20 febbraio 1963 dal Tribunale dell'Aquila nel procedimento civile
vertente tra Del Cimmuto Angelo e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 64 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Del Cimmuto Angelo e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale dell'Aquila
fra Del Cimmuto Angelo, già ammesso al godimento di pensione ordinaria
per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Pescocostanzo, e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale l'interessato
aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia sulla base di
contributi già versati e previo riconoscimento dei contributi
figurativi riguardanti il servizio militare da lui prestato nel periodo
1915-1920, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che
non consente il riconoscimento dei contributi figurativi quando essi
siano computabili per altri trattamenti pensionistici;
che si assumeva in giudizio dalla difesa di Del Cimmuto la
illegittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento
all'art. 76 della Costituzione perché eccedente i limiti della delega
conferita con l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
che il Tribunale, dopo avere escluso che la norma impugnata col
porre il divieto della computabilità del servizio militare agli
effetti di due diversi trattamenti pensionistici potesse essere
considerata norma di attuazione della legge delegante, oppure di
coordinamento tra questa e la legislazione vigente in materia di
assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la dedotta questione rinviandone in conseguenza la
risoluzione alla Corte costituzionale;
che nel procedimento dinanzi a questa Corte si sono costituite le
parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
che la difesa dell'I.N.P.S., dopo aver rilevato come la materia
disciplinata dalla norma impugnata sia stata successivamente sostituita
e confermata dall'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, ha
osservato che si rendeva necessaria la restituzione degli atti al
giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione di
legittimità dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. n. 818 del 1957 in
relazione alla sopravvenuta norma dell'art. 10 della legge n. 55 del
1958;
che la difesa del Del Cimmuto ha, dal canto suo, sostenuto che il
problema della legittimità costituzionale della norma impugnata
permane ancorché la materia da essa considerata sia stata
successivamente regolata dalla nuova norma di legge;
Considerato che la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere
definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione e che,
pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice a
quo se questi non abbia preliminarmente accertato che la norma
impugnata è applicabile al rapporto controverso;
che nel caso in esame tale accertamento è mancato in quanto il
Tribunale ha omesso di esaminare se la controversia potesse essere
decisa in base alla disposizione contenuta nell'art. 10 della legge
ordinaria 20 febbraio 1958, n. 55, disposizione che si assume essere
identica a quella dell'art. 10, ultimo comma, del precedente decreto
legislativo delegato;
che, in conseguenza, gli atti debbono essere restituiti al
Tribunale per l'esame della rilevanza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale dell'Aquila.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte