Ordinanza n. 17/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 81Costituzione
- art. 67legge 62/1953
- art. 1legge 62/1953
citata
- art. 117Costituzione
- art. 117legge 62/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
approvata il 16 dicembre 1987 e riapprovata il 24 febbraio 1983,
recante "Riconoscimento delle anzianità pregresse del personale
regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 17 marzo 1983, depositato in cancelleria il
26 marzo successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1983;
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che con ricorso notificato il 17 marzo 1983 il Presidente
del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 117, anche in relazione
all'art. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 81 Cost., degli artt. 1
e segg. della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 24
febbraio 1983, recante "Riconoscimento delle anzianità pregresse del
personale regionale";
che secondo il Governo la disciplina contenuta nella legge
impugnata, relativa all'assetto del trattamento economico del
personale regionale, è stata introdotta senza che la materia fosse
stata oggetto di accordo in sede di contrattazione collettiva per il
biennio 1982-84, di modo che la legge si pone in contrasto con un
princìpio ormai affermatosi nell'ordinamento giuridico dello Stato
secondo cui la contrattazione collettiva rappresenta non solo il
meccanismo di determinazione del trattamento economico, ma anche il
metodo attraverso il quale pervenire ad una progressiva perequazione
delle condizioni economiche dei pubblici dipendenti;
che, inoltre, la legge impugnata, configurando un sistema di
valutazione dell'anzianità ai fini della progressione economica che
risulta più favorevole di quello preveduto dal d.P.R. n. 310 del
1981 per i dipendenti dello Stato, si pone in contrasto con l'art.
67, legge n. 62 del 1953, e viola inoltre l'art. 81, comma quarto,
Cost., non recando copertura della maggiore spesa introdotta;
che si è costituita in giudizio la Regione Lombardia eccependo
l'infondatezza della censura relativa alla presunta violazione degli
accordi collettivi, in quanto non vi è nell'ordinamento statale
alcuna disposizione e tanto meno alcun princìpio fondamentale che
vieti alla legge regionale di stabilire nuove norme sul trattamento
economico del personale regionale, al di fuori della contrattazione
collettiva; l'inammissibilità della censura relativa al miglior
trattamento riservato al personale regionale, in quanto non viene
precisato alcun profilo e ragione di tale presunto miglior
trattamento, e comunque la sua infondatezza, sia perché il
princìpio fissato dall'art. 67, legge n. 62 del 1953 riguarda il
trattamento economico complessivo, e non le singole voci di esso, sia
perché non tiene conto di quanto previsto per gli altri comparti del
pubblico impiego (d.-l. n. 681 del 1982); l'inammissibilità, infine,
della censura attinente alla violazione dell'art. 81 Cost., in quanto
proposta per la prima volta nel ricorso;
Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, la Corte
costituzionale si è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso
che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni - uno
dei quali, per la precisione quello stipulato il 22 luglio 1980,
viene invocato come parametro di legittimità nel presente giudizio -
stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi "da
soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del
tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge", non si può
riconoscere "un significato diverso da quello di un mero fatto
politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere
della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e
l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto
integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di
discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso";
che, non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la
Corte a modificare la propria giurisprudenza, la questione di
legittimità costituzionale va, per questo profilo, dichiarata
manifestamente non fondata;
che del pari manifestamente infondata è la questione (peraltro
prospettata in termini affatto generici) relativa alla violazione
dell'art. 67, legge n. 62 del 1953, riguardando il princìpio fissato
da tale articolo (dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo
dalla sent. n. 42 del 1970 di questa Corte) il trattamento economico
complessivo e non le singole voci di esso (in questo senso v. già
sentt. nn. 133 del 1975 e, più recentemente, 290 del 1984);
che, va dichiarata manifestamente inammissibile la censura
relativa alla violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., in quanto
essa è stata formulata per la prima volta nel ricorso (cfr. sent. n.
72 del 1985 ed altre ivi richiamate);
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge
della Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, recante
"Riconoscimento delle anzianità pregresse del personale regionale",
sollevata, per violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di
costituzionalità della medesima legge regionale sollevate dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte