Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

approvata il 16 dicembre 1987 e riapprovata il 24 febbraio 1983,

recante "Riconoscimento delle anzianità pregresse del personale

regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 17 marzo 1983, depositato in cancelleria il

26 marzo successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1983;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 17 marzo 1983 il Presidente

del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, per violazione degli artt. 117, anche in relazione

all'art. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 81 Cost., degli artt. 1

e segg. della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 24

febbraio 1983, recante "Riconoscimento delle anzianità pregresse del

personale regionale";

che secondo il Governo la disciplina contenuta nella legge

impugnata, relativa all'assetto del trattamento economico del

personale regionale, è stata introdotta senza che la materia fosse

stata oggetto di accordo in sede di contrattazione collettiva per il

biennio 1982-84, di modo che la legge si pone in contrasto con un

princìpio ormai affermatosi nell'ordinamento giuridico dello Stato

secondo cui la contrattazione collettiva rappresenta non solo il

meccanismo di determinazione del trattamento economico, ma anche il

metodo attraverso il quale pervenire ad una progressiva perequazione

delle condizioni economiche dei pubblici dipendenti;

che, inoltre, la legge impugnata, configurando un sistema di

valutazione dell'anzianità ai fini della progressione economica che

risulta più favorevole di quello preveduto dal d.P.R. n. 310 del

1981 per i dipendenti dello Stato, si pone in contrasto con l'art.

67, legge n. 62 del 1953, e viola inoltre l'art. 81, comma quarto,

Cost., non recando copertura della maggiore spesa introdotta;

che si è costituita in giudizio la Regione Lombardia eccependo

l'infondatezza della censura relativa alla presunta violazione degli

accordi collettivi, in quanto non vi è nell'ordinamento statale

alcuna disposizione e tanto meno alcun princìpio fondamentale che

vieti alla legge regionale di stabilire nuove norme sul trattamento

economico del personale regionale, al di fuori della contrattazione

collettiva; l'inammissibilità della censura relativa al miglior

trattamento riservato al personale regionale, in quanto non viene

precisato alcun profilo e ragione di tale presunto miglior

trattamento, e comunque la sua infondatezza, sia perché il

princìpio fissato dall'art. 67, legge n. 62 del 1953 riguarda il

trattamento economico complessivo, e non le singole voci di esso, sia

perché non tiene conto di quanto previsto per gli altri comparti del

pubblico impiego (d.-l. n. 681 del 1982); l'inammissibilità, infine,

della censura attinente alla violazione dell'art. 81 Cost., in quanto

proposta per la prima volta nel ricorso;

Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, la Corte

costituzionale si è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso

che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni - uno

dei quali, per la precisione quello stipulato il 22 luglio 1980,

viene invocato come parametro di legittimità nel presente giudizio -

stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi "da

soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del

tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge", non si può

riconoscere "un significato diverso da quello di un mero fatto

politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere

della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e

l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto

integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di

discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso";

che, non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la

Corte a modificare la propria giurisprudenza, la questione di

legittimità costituzionale va, per questo profilo, dichiarata

manifestamente non fondata;

che del pari manifestamente infondata è la questione (peraltro

prospettata in termini affatto generici) relativa alla violazione

dell'art. 67, legge n. 62 del 1953, riguardando il princìpio fissato

da tale articolo (dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo

dalla sent. n. 42 del 1970 di questa Corte) il trattamento economico

complessivo e non le singole voci di esso (in questo senso v. già

sentt. nn. 133 del 1975 e, più recentemente, 290 del 1984);

che, va dichiarata manifestamente inammissibile la censura

relativa alla violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., in quanto

essa è stata formulata per la prima volta nel ricorso (cfr. sent. n.

72 del 1985 ed altre ivi richiamate);

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge

della Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, recante

"Riconoscimento delle anzianità pregresse del personale regionale",

sollevata, per violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., dal

Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in

epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di

costituzionalità della medesima legge regionale sollevate dal

Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte