Ordinanza n. 17/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 360/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto
comma (recte: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360
(Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5
febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo
e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con
modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, promosso con
ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dal Pretore di Venezia - Sezione
distaccata di Mestre, nel procedimento penale a carico di Guidotto
Giampietro ed altri, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Venezia, Sezione distaccata di Mestre,
nel procedimento penale a carico di Guidotto Giampietro ed altri, con
ordinanza del 23 gennaio 1992 (R.O. n. 164 del 1992), ha rilevato che
la legge n. 171 del 1973, al fine di salvaguardare l'equilibrio
ecologico di Venezia e della laguna, punisce (art. 9) coloro che
senza autorizzazione effettuano scarichi nelle fognature, nelle acque
della laguna e nei corsi di acqua che si immettono in essa e che
detta legge trova applicazione per tutti i comuni prossimi alla
laguna, tra cui Noale, il cui presidio ospedaliero è interessato nel
processo penale suddetto; che invece, gli artt. 4, quarto comma
(recte: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360, e 10 del
decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni,
in legge 5 aprile 1990, n. 71, dispongono, per i soli centri storici
di Venezia e Chioggia, che le aziende artigiane ed altri enti, tra
cui gli stabilimenti ospedalieri, si dotino di sistemi di depurazione
ed abbattimento degli scarichi; che, se sprovvisti di autorizzazione,
la chiedano in sanatoria; che, conseguentemente, nelle more
dell'accoglimento della richiesta, i procedimenti penali in corso
sono sospesi e, successivamente, a seguito del rilascio
dell'autorizzazione, i reati si estinguono;
che sussiste, quindi, una ingiustificata discriminazione tra
soggetti che si trovano in situazione identica, onde la
illegittimità costituzionale delle suddette norme (combinato
disposto dell'art. 4, quarto comma - recte: quinto comma - della
legge n. 360 del 1990, e 10 del decreto-legge n. 16 del 1990,
convertito in legge n. 71 del 1990);
che nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello
Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza
della questione;
Considerato che il diverso trattamento denunciato dal giudice a
quo trova una ragionevole giustificazione nella diversità
dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto nonché
nelle differenti condizioni socio-economiche in cui essi operano e
nelle concrete difficoltà che dovrebbero superare gli stabilimenti
ubicati nei centri storici di Venezia e Chioggia;
che, comunque, la disciplina degli scarichi rientra nella
discrezionalità del legislatore, il cui operato si sottrae al
sindacato di legittimità costituzionale se non sia, come non è
nella specie, del tutto arbitrario;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4,
quinto comma, della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti
per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.
16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la
prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con
modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia -
Sezione distaccata di Mestre, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte