Ordinanza n. 17/2001
Altra decisione · depositata il 23/01/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.lgs. 80/1998
- art. 11legge 59/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza
emessa il 14 aprile 2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso
proposto dal comune di Farra di Soligo contro Candiago Luigi ed
altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 - 1ª serie speciale -
dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Candiago Luigi, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 25 maggio 2000, pervenuta alla
Corte il 6 settembre 2000, la Corte di cassazione - investita di un
ricorso per regolamento di giurisdizione dal comune di Farra di
Soligo, resistente in un procedimento possessorio nei suoi confronti
instaurato da Luigi Candiago avanti al pretore di Treviso, per
ottenere la reintegrazione nel godimento di fondi occupati in via
d'urgenza dallo stesso comune al fine di realizzare insediamenti
produttivi, nell'asserito presupposto che i provvedimenti
autorizzativi dell'occupazione fossero divenuti inefficaci - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
che, secondo la rimettente, la norma denunciata è in
contrasto con l'art. 76 della Costituzione, laddove ha sottratto alla
giurisdizione del giudice ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie su diritti
soggettivi - diversi da quelli indennitari - conseguenti alla tenuta,
da parte della pubblica amministrazione, di comportamenti materiali
nell'ambito di procedure espropriative finalizzate alla gestione del
territorio;
che la norma denunciata, eccedendo dai limiti della delega,
avrebbe violato i criteri direttivi dell'art. 11, comma 4, lettera g)
della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa);
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che,
adducendo la sopravvenienza della legge 21 luglio 2000, n. 205
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), ha chiesto la
restituzione degli atti al giudice a quo perché proceda ad un nuovo
esame della rilevanza della questione;
che si è pure costituita la parte privata Luigi Candiago,
che ha sostenuto il venir meno della rilevanza della questione a
seguito della sopravvenienza della citata legge n. 205 del 2000.
Considerato che, dopo la proposizione della questione di
legittimità costituzionale, è sopravvenuta la legge n. 205 del 2000
(in vigore dal 10 agosto 2000), la quale - con l'art. 7 - ha
formalmente sostituito il testo dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del
1998, ripetendo integralmente il contenuto della norma originaria, ma
- naturalmente - attribuendole l'efficacia della legge formale e non
più quella della legge sostanziale;
che la valutazione dell'incidenza dell'indicato jus
superveniens in ordine al persistere della rilevanza della questione
compete alla rimettente;
che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti
alla rimettente perché possa compiere la suddetta valutazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte