Ordinanza n. 170/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 1432/1971
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 del
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (riordinamento della prosecuzione
volontaria della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), promossi con le
ordinanze emesse il 26 gennaio e il 21 aprile 1976 dai Pretori di
Milano e di Modena nei procedimenti civili vertenti tra Cavallazzi
Pierino e Zini Tonino e l'INPS, iscritte ai nn. 273 e 459 del registro
ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 145 e 232 del 1976.
Visti gli atti di costituzione di Cavallazzi Pierino, di Zini
Tonino e dell'INPS;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata in
relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31
dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui esclude che l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti possa essere
volontariamente proseguita nei periodi in cui l'assicurato sia iscritto
alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori
autonomi;
che i giudizi predetti vanno riuniti, in quanto prospettano
identiche questioni di legittimità costituzionale;
Ritenuto che, per la detta parte, la norma impugnata è stata
dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa
Corte n. 243 del 1976;
che pertanto tale disposizione, in quanto escludeva la prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria nei periodi predetti, ha
cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal
giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata
(artt. 136 Cost., e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87
del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971,
n. 1432 sollevate con le ordinanze in epigrafe dai Pretori di Milano e
di Modena.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte