Ordinanza n. 170/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 10/1977
- art. 22legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 5Codice penale
- art. 73-terlegge 10/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei
suoli) promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1977 dal Pretore di
Palombara Sabina nel procedimento penale a carico di Ippolito Fulvio
iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 del 1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Il Pretore di Palombara Sabina, nel corso del procedimento penale e
coll'ordinanza di cui all'epigrafe, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 17 e 22 L. 28 gennaio 1977 n. 10 in
relazione all'art. 25 Cost..
Sostiene il Pretore che la vacatio legis, di cui all'art. 73 terzo
comma Cost., andrebbe coordinata col principio di irretroattività
della legge penale contemplato dal secondo comma dell'art. 25 Cost., in
guisa che, ogniqualvolta si tratti di legge penale, il legislatore
sarebbe tenuto ad osservare tutto il periodo di giorni 15 previsto
dall'art. 73, astenendosi dall'abbreviarlo.
La rilevanza della questione è data dal fatto che l'imputato aveva
commesso la violazione urbanistica proprio nel periodo dei 15 giorni
previsti ordinariamente per la vacatio, mentre l'art. 22 della legge de
qua aveva fissato nel giorno successivo alla pubblicazione l'entrata in
vigore della stessa.
Ha spiegato intenento il Presidente del Consiglio dei ministri che,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione
sia dichiarata infondata, sostenendo che l'art. 73 comma terzo Cost.,
attenendo alla vigenza della legge, è principio del tutto estraneo a
quello di irretroattività, al quale, perciò, non può essere
correlato. Il legislatore, quindi, non può disporre che l'efficacia
della legge penale retroagisca, ma è libero di determinare quando
crede il momento della sua vigenza.
La questione è manifestamente infondata.
La coordinazione fra art. 73 terzo comma e art. 25 comma secondo
Cost., cui fa cenno il Pretore al punto d) dell'ordinanza, è stata
effettivamente affermata da questa Corte (sent. 20 marzo 1975 n. 74),
ma in senso nettamente contrario a quello ritenuto dal Pretore. La
Corte, infatti, discutendo dell'art. 5 del codice penale, ha affermato
che la base costituzionale di quel principio dev'essere ravvisata
nell'art. 73 terzo comma Cost. che subordina alla pubblicazione
l'entrata in vigore delle leggi: elemento questo, perciò, essenziale
ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce
alla norma penale, non può mai essere anticipata rispetto al momento
della vigenza.
Ma quest'ultimo momento, e cioè, appunto quello dell'entrata in
vigore, dal quale la legge penale comincia a disporre per l'avvenire
fino alla sua caducazione, è fissato liberamente dal legislatore nei
limiti indicati nel massimo dalla Costituzione: è, infatti, la stessa
Carta fondamentale ad autorizzare il legislatore, nel suo potere
discrezionale, a disporre diversamente da quel massimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 17 e 22 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 in
relazione all'art. 25 secondo comma Cost., sollevata dal Pretore di
Palombara Sabina con ord. 16 dicembre 1977 (n. 106 Reg. ord. 1978).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA- GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte