Ordinanza n. 170/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 697Codice penale
- art. 10legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi
sesto, nono e decimo, legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1983 dal
Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Molinari Olimpio
iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che il Tribunale di Lecco con ordinanza del 28 novembre
1983 (n. 43 del reg. ord. 1984) ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge 18
aprile 1975, n. 110, nella parte in cui prevede, per la detenzione di
più di due armi comuni da sparo senza licenza di collezione e del
relativo munizionamento, pene edittali più gravi di quelle comminate
per la detenzione illegale di armi comuni da sparo non denunciate
(artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) e dei relativi
proiettili (art. 697 c.p.); per il dubbio che tali disposizioni
determinino irrazionali disparità di trattamento, sanzionando con pene
minori comportamenti più gravi sotto il profilo dell'antigiuridicità.
Considerato che identica questione, già sollevata sotto gli stessi
profili con tre ordinanze dei Tribunali di Chiavari e Ancona (nn. 575
r.o. 1978 e 236 e 261 r.o. 1981), è stata dichiarata infondata con
sentenza di questa Corte del 18 novembre 1982, n. 199, alla luce della
consolidata giurisprudenza che ha riconosciuto al potere discrezionale
del legislatore le valutazioni sulla configurazione delle fattispecie
criminose e sulla previsione delle correlative sanzioni, purché sia
rispettato il limite, della ragionevolezza ed esse non diano quindi
luogo a sperequazioni di tale gravità da risultare palesemente inique
ed irrazionali;
che il giudice a quo non prospetta argomenti o motivi diversi o
ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte
con la citata sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge 18
aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte