Ordinanza n. 170/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 637/1972
- art. 9d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 9legge 825/1971
- art. 8legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo e
secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina
dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza
emessa il 19 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Napoli, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.10, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1985 la Commissione
tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale
degli artt.6, primo e secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni);
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri;
che, secondo la rimettente Commissione, l'art. 9 del citato
d.P.R. sarebbe viziato - ex art. 76 Cost. - da eccesso di delega,
giacché, mentre la legge di delegazione (n. 825 del 1971) all'art. 8
n. 4, enuncia "l'irrilevanza", ai fini della determinazione
dell'imponibile, delle alienazioni poste in essere negli ultimi mesi,
se non sia fornita la valida prova dell'investimento, il legislatore
delegato avrebbe ritenuto compresi nell'attivo ereditario i beni in
ogni caso trasferiti negli ultimi sei mesi; inoltre avrebbe
accresciuto l'asse ereditario di un "valore" stabilito senza
riferimento al prezzo di vendita, entro i cui limiti soltanto
potrebbe essere fornita dagli eredi la prova idonea ad ottenere la
detrazione; avrebbe limitato, infine, la detrazione alle sole somme
reinvestite nell'acquisto dei beni soggetti all'imposta indicati
nella dichiarazione;
che il meccanismo dell'art. 9, in tali sensi concepito,
violerebbe, altresì, gli artt. 3 e 53 Cost.;
che viene dedotta, poi, l'illegittimità costituzionale
dell'art.6, primo e secondo comma, sempre del citato d.P.R. n. 637,
poiché, colpendosi gli ascendenti e i discendenti legittimi con la
c.d. imposta globale, da ripartire tra gli eredi in proporzione delle
quote di ciascuno, non terrebbe conto della capacità contributiva
dei singoli, con violazione - anche in tale ipotesi - degli artt. 3 e
53 Cost.;
Considerato che, per quanto attiene all'art. 9 del d.P.R. n. 637,
la norma è coerente ai criteri della delega, fissati con l'art. 8
della l. 9 ottobre 1971 n. 825, là dove si concretizza, per i fini
di deroga alla "irrilevanza" delle alienazioni di beni poste in
essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, la disciplina
della prova dell'investimento o del reimpiego del ricavo di tali
vendite, così come indicato dal legislatore delegante;
che per quanto attiene al riferimento nella determinazione
dell'asse al valore dei beni alienati (e non al prezzo) è da
rilevare che l'asse imponibile, nel sistema in parola, si adegua
appunto, giusta il disposto della legge di delegazione (art. 8, n. 2)
al principio di "commisurazione dell'imposta al valore";
che in ordine all'assunto di limitazione della detrazione alle
sole somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta, e
indicati nella dichiarazione, non tali somme soltanto risultano in
effetti detraibili, secondo la normativa;
che per gli identici dubbi di illegittimità delle norme, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., va rilevato che nel sistema in
esame la base imponibile, riportata al valore venale dei beni,
coinciderebbe - e ciò vale anche per i termini generali della
dedotta questione - tendenzialmente con il prezzo di mercato;
che, infine, per l'eccezione - ex artt. 3 e 53 Cost. - di
illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 637
impugnato, in quanto l'imposta globale, ripartita pro-quota fra gli
eredi, postulerebbe una irrazionale violazione della capacità
contributiva del singolo, va ricordato che l'imposizione tributaria
inerente alla successione è in diretto collegamento con il
patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè,
l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza
(sentenza n. 68 del 1985);
che pertanto le questioni come sopra sollevate sono
manifestamente infondate, osservandosi peraltro che - giusta l'art.
11 della l. 17 dicembre 1986 (Revisione delle aliquote dell'imposta
sulle successioni e donazioni) - ricorrendone gli estremi, il valore
imponibile potrà essere determinato per adesione con una riduzione
pari al 30% dell'accertato;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 6 (primo e secondo comma) e 9 del d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e
donazioni) sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di
Napoli, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte