Ordinanza n. 170/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 3d.P.R. 643/1972
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 571/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Roma sui ricorsi riuniti proposti dall'Istituto Romano di S.
Michele contro il 1° Ufficio Atti Pubblici di Roma, iscritta al n.
597 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio volto ad ottenere
l'esenzione integrale dell'I.N.V.I.M. decennale per alcuni immobili
di proprietà di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza,
la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, con
ordinanza in data 2 novembre 1987, pervenuta alla Corte
costituzionale l'8 ottobre 1988, (reg. ord. n. 597 del 1988),
questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento del valore degli immobili), in riferimento agli artt.
3 e 53 della Costituzione;
che il combinato disposto dalle norme impugnate viene censurato
nella parte in cui, assoggettando ad I.N.V.I.M. per decorso decennio
anche gli immobili di proprietà degli enti il cui solo fine sia
l'assistenza e la beneficenza, si porrebbe in contrasto:
a) con l'art. 53 della Costituzione, dal momento che gli
incrementi di valore dei predetti immobili - restando vincolati alla
specifica destinazione ai fini di pubblica utilità cui sono
destinati i patrimoni degli enti - non costituirebbero reddito in
senso proprio e non esprimerebbero, pertanto, alcuna capacità
contributiva;
b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto equiparerebbe nel
trattamento enti diversi per natura, struttura e fini (enti pubblici
e privati, consorzi, società, associazioni non riconosciute);
che non si sono costituite le parti, ma è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga
dichiarata inammissibile, per quanto concerne l'art. 14, e,
manifestamente infondata in relazione alle altre disposizioni
impugnate;
Considerato che l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 (già
dichiarato parzialmente illegittimo da questa Corte con sentenza n.
126 del 1979), è stato espressamente abrogato dal legislatore con
decreto legge 12 novembre 1979, n. 571 (art. 1), convertito in legge
12 gennaio 1980, n. 2, onde, la relativa questione va dichiarata
manifestamente inammissibile per mancanza dell'oggetto;
che, in riferimento alle altre norme censurate, questione
identica a quella ora sollevata e in relazione agli stessi parametri,
è stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n.
301 del 1987;
che non essendo intervenuti elementi nuovi, né essendo state
prospettate argomentazioni tali da indurre a modificare
l'orientamento precedentemente espresso, la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore
degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con
ordinanza in data 2 novembre 1987 (r.o. n. 597 del 1988);
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 6 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore
degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con
ordinanza in data 2 novembre 1987 (r.o. n. 597 del 1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte