Ordinanza n. 170/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 152/1968
usata come parametro
citata
- art. 22legge 359/1987
- art. 6legge 69/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso
con ordinanza emessa il 23 agosto 1988 dal Pretore di Genova nel
provvedimento civile vertente tra Poggi Carlo e l'I.N.A.D.E.L.,
iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie, dell'anno
1989;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.D.E.L.;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Genova, in un giudizio promosso nei
confronti dell'I.N.A.D.E.L. dal figlio maggiorenne superstite di un
dipendente comunale deceduto in attività di servizio il 28 marzo
1982, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità premio di
servizio, con ordinanza in data 23 agosto 1988, pervenuta alla Corte
il 6 ottobre 1989 (R.O. n. 497 del 1989), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b,
della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, ai fini
dell'erogazione in forma indiretta dell'indennità premio di servizio
per la prole maggiorenne, richiede i requisiti della permanente
inabilità a lavoro proficuo, della nullatenenza e della convivenza a
carico dell'iscritto alla data del suo decesso;
che, secondo il giudice remittente risulterebbe violato l'art. 3
della Costituzione in quanto si verificherebbe una duplice disparità
di trattamento: sia rispetto ai collaterali, cui spetta la suddetta
indennità, senza condizioni, a seguito della sentenza n. 821 del
1988 della Corte costituzionale; sia rispetto ai superstiti dei
dipendenti statali, ai quali l'E.N.P.A.S. eroga, senza limitazioni,
l'indennità di buonuscita, analoga, nella struttura e nelle
finalità, a quella in discussione;
che l'I.N.A.D.E.L., costituitosi in questo giudizio, ha dedotto
che la disciplina dell'indennità premio di servizio debba ritenersi
equiparata a quella dell'indennità di buonuscita solo per effetto
delle "radicali modifiche" introdotte con le leggi n. 440 del 1987 e
n. 153 del 1988; ma che, in base all'art. 22 della citata legge n.
440 del 1987, tale equiparazione decorre "dal 3 maggio 1982" e quindi
non può spiegare effetti nella specie in quanto il decesso
dell'iscritto è anteriore a tale data.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente
infondata la stessa questione ora riproposta (sentenza n. 221 del
1984; ordinanze n. 294 del 1983 e 20 del 1987) per mancanza di
omogeneità tra la identità in esame e quella di buonuscita erogata
dall'E.N.P.A.S. agli statali;
che, secondo quanto già rilevato con sentenza n. 821 del 1988,
detta omogeneità è stata realizzata con l'art. 22 del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440,
i cui effetti, secondo l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, decorrono dal 3
maggio 1982;
che quest'ultima disposizione non è stata impugnata;
che in tale situazione permane la già rilevata disomogeneità
tra i due trattamenti di fine rapporto posti a raffronto dal giudice
remittente;
che, quindi, la questione sollevata va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali), in riferimento alla sentenza n. 821 del
1988 ed all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di
Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte