Ordinanza n. 170/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 413/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma
quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1991 dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto
da Francesco Paolo Di Carlo contro il Ministero di grazia e giustizia
ed altra, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio, in cui il ricorrente,
dipendente del Ministero di grazia e giustizia con qualifica di
direttore di Cancelleria del ruolo ad esaurimento, aveva impugnato le
note con cui l'Amministrazione aveva respinto la domanda volta ad
ottenere il trattenimento in servizio sino al raggiungimento della
massima anzianità pensionabile, il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 20 marzo 1991 (e
pervenuta il 5 dicembre 1991), ha sollevato, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 37, nella parte in cui non estende al predetto personale la
possibilità di permanere in servizio tra il sessantacinquesimo ed il
settantesimo anno di età, onde raggiungere la massima anzianità
pensionabile;
che, per il giudice rimettente, il beneficio in questione,
previsto per il personale della scuola e poi concesso ai dirigenti
civili dello Stato nonché, con legge 19 febbraio 1991, n. 50, ai
primari ospedalieri, risulterebbe ispirato al fine di concedere ai
dipendenti un'agevolazione intesa a ridurre gli effetti negativi di
una tardiva assunzione nella pubblica Amministrazione, onde si
paleserebbe del tutto irrazionale e discriminatoria l'esclusione di
una categoria - qual è quella cui il ricorrente appartiene -
preposta a compiti di rilievo nell'organizzazione delle cancellerie,
non dissimili da quelli dirigenziali;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione,
richiamandosi alle considerazioni svolte da questa Corte nella
sentenza n. 440 del 1991, nonché - in successiva memoria depositata
nell'imminenza dell'udienza - al contenuto della sentenza n. 490 del
1991;
Considerato che questa Corte - con sentenza n. 490 del 1991 - ha
già dichiarato non fondata la medesima questione, argomentando
essenzialmente dall'inesistenza di un principio generale che
garantisca il pensionamento al settantesimo anno di età, ipotesi
questa da considerare eccezionale rispetto alla generale regola del
collocamento in quiescenza a sessantacinque anni (v. anche sentenza
n. 491 del 1991);
che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati, onde la questione è
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge
27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di
trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad
essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte