Ordinanza n. 170/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e
norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi
di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 7
maggio 1991 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico
di Pinciaroli Enrico, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1992
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Macerata, nel procedimento penale a
carico di Pinciaroli Enrico, imputato della contravvenzione di cui
all'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 perché, quale titolare di una
ditta di autocarrozzeria e verniciatura, effettuava, senza la
prescritta autorizzazione (art. 16 del citato d.P.R.), lo stoccaggio
di rifiuti tossici e nocivi in quantità inferiore a 50 KG, con
ordinanza del 7 maggio 1991 (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, che esonera
dall'obbligo di autorizzazione i quantitativi di rifiuti di cui
innanzi;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli
artt. 3, 117 e 25 della Costituzione in quanto la Regione ha
legiferato per la "fattispecie" in materia sottratta alla sua
competenza e sanzionata penalmente, con conseguente disparità di
trattamento;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 213 del 20 maggio
1991 ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma
ora di nuovo denunciata;
che, pertanto, essa è stata espunta dall'ordinamento;
che la questione, quindi, va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge
della Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e norme di
attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte