Ordinanza n. 170/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 724/1994
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 8-quaterlegge 146/1985
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 39legge 146/1985
- art. 39legge 47/1985
- art. 8-quaterlegge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo
comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 7 luglio 1995 dal Pretore di Palermo, sezione distaccata di
Carini, nel procedimento penale a carico di Rappa Giuseppe, iscritta
al n. 684 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di
Giuseppe Rappa, imputato del reato di cui all'art. 20, lettera b)
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere edificato alcuni
pilastri in cemento armato in assenza della prescritta concessione
edilizia, il Pretore di Palermo, sezione distaccata di Carini, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede che "non sono
perseguibili, in qualunque sede, coloro che abbiano demolito o
eliminato le opere abusive, entro la data di entrata in vigore della
stessa legge n. 724 del 1994";
che il giudice a quo - premesso che l'imputato ha provveduto alla
demolizione dell'opera abusiva - si duole del fatto che l'art. 39
della legge n. 724 del 1994 non contenga una previsione analoga a
quella di cui all'art. 8-quater del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, il
quale ha espressamente previsto quale causa di improcedibilità la
spontanea demolizione dell'opera abusiva;
che il riferimento alle "successive modificazioni ed
integrazioni" dei Capi IV e V della legge n. 47 del 1985, contenuto
nell'art. 39, primo comma, della citata legge n. 724 del 1994, non
sarebbe da ritenere, secondo il rimettente, comprensivo del disposto
di cui all'art. 8-quater del decreto-legge n. 146 del 1985, anzitutto
perché non potrebbe considerarsi "integrazione" un articolo di legge
autonomo e giustamente tenuto distinto dal corpus della legge stessa,
quale sarebbe l'art. 8-quater del d.-l. n. 146 del 1985; in secondo
luogo, perché detto art. 8-quater "fa riferimento ad un termine ben
specifico ... in nessun modo riferibile alla legge n. 47 del 1985",
tenuto conto, altresì, che, ove il legislatore avesse voluto
attribuire valenza generale alla causa di improcedibilità di cui
all'art. 8-quater, essa sarebbe stata inserita nel testo legislativo
principale in materia di sanatoria, e cioè nella legge n. 47 del
1985;
che la conclusione del giudice a quo è nel senso che, alla
stregua della vigente normativa in materia di condono, non esiste una
causa di improcedibilità del reato, nel caso di demolizione
spontanea dell'opera abusiva, giacché ove il legislatore avesse
voluto applicarla alle opere suscettibili di sanatoria, avrebbe
dovuto richiamarla espressamente con la legge n. 724 del 1994, ciò
che, per contro, non è avvenuto;
che la mancata previsione della predetta causa di
improcedibilità nel caso di demolizione dell'opera abusiva
violerebbe: a) il principio di uguaglianza dei cittadini, di cui
all'art. 3 della Costituzione, in quanto farebbe dipendere
l'estinzione del reato "unicamente" dalle disponibilità economiche
dei soggetti, il che sarebbe "tanto più inaccettabile" avuto
riguardo alla "natura clemenziale" del condono; b) il principio di
difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, in quanto, una volta
intervenuta la spontanea demolizione del bene, non sarebbe più
possibile "accertare se lo stesso possedesse i requisiti per
rientrare in sanatoria, né l'autore di esso potrebbe quantizzare la
somma da versare per estinguere comunque, con oblazione, l'illecito
penale. Secondo il giudice a quo infine, sarebbe violato un
elementare principio di uguaglianza", posto che risulterebbe punito
chi abbia demolito, uniformandosi al relativo ordine, l'opera abusiva
(tra l'altro, per il rimettente questa è una ipotesi di demolizione
spontanea), il quale resterebbe privo dell'opera e assoggettato alla
sanzione penale, mentre per il soggetto che non abbia demolito
l'opera abusiva, con il pagamento dell'oblazione, scatterebbe la
estinzione del reato, il tutto senza che egli venga privato
dell'opera stessa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per la infondatezza della proposta
questione, sostenendo che l'ordinanza di rimessione si basa su una
errata interpretazione della normativa censurata e, in particolare,
che, nella specie, il giudice rimettente omette di considerare una
circostanza addirittura decisiva, che, sola, potrebbe valere a
stabilire l'identità tra le due situazioni poste a raffronto, e
cioè il pagamento della oblazione;
che se, infatti, l'imputato si è avvalso della oblazione, non vi
sarebbe diverso trattamento tra chi abbia demolito e chi abbia
conservato l'opera abusiva; in caso contrario, le situazioni
sarebbero diverse e giustificato apparirebbe il loro diverso
trattamento;
che l'art. 8-quater del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146,
indipendentemente da sanatoria e oblazione, introdurrebbe "una
eccezionale ipotesi di non punibilità", costituente una integrazione
della legge n. 47 del 1985;
che, così interpretata la citata norma, non vi sarebbe affatto
incertezza in ordine all'ambito di operatività della stessa, posto
che l'art. 39 della legge n. 724 del 1994 avrebbe eliminato ogni
dubbio al riguardo, disponendo che i termini, previsti dalle
disposizioni della legge n. 47 del 1985 e da quelle di successiva
modificazione o integrazione, sono da considerarsi come riferiti alla
data di entrata in vigore della stessa legge n. 724 del 1994;
che, inteso l'art. 8-quater più volte citato come disposizione
integrativa della legge n. 47 del 1985, la "non punibilità" in esso
prevista dovrebbe intendersi riferita alle demolizioni avvenute prima
della entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, ovvero entro il
31 dicembre 1994;
che la questione sarebbe comunque infondata - anche ove non si
accedesse alla tesi del carattere integrativo della disposizione di
cui all'art. 8-quater del decreto-legge n. 146 del 1985 rispetto alla
legge n. 47 del 1985 - in quanto il predetto art. 8-quater
introdurrebbe una "eccezionale causa di non punibilità", del tutto
indipendente dalla oblazione e dalla domanda di concessione in
sanatoria. Inoltre, proprio la eccezionalità e la limitazione nel
tempo della operatività della predetta causa di non punibilità
escluderebbe "nel modo più assoluto" che la relativa previsione
possa costituire norma di raffronto per giudicare della legittimità
costituzionale delle successive norme che si discostino da essa;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 137 del 1996, ha
avuto occasione di riaffermare che la demolizione di opera abusiva
non preclude al responsabile dell'abuso edilizio di presentare la
domanda di condonosanatoria (v. anche le precedenti sentenze n. 167
del 1989 e n. 369 del 1988);
che tale interpretazione opera anche con riferimento ad ipotesi
disciplinate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724,
caratterizzata sostanzialmente da riapertura dei termini per la
presentazione delle domande, con spostamento della data di
ultimazione delle opere abusive, ai fini della applicazione del
condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, accompagnata da
taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive;
che nessuna innovazione è stata introdotta nella nuova
disciplina del condono edilizio del 1994 per quanto attiene agli
effetti della presentazione della domanda e del pagamento
dell'oblazione (ritenuto dal legislatore elemento necessario per gli
effetti estintivi), né vi è alcuna disposizione specifica o
innovativa (rispetto al precedente condono-sanatoria del 1985) sulla
intervenuta demolizione o eliminazione delle opere abusive;
che, pertanto, anche in base al condono edilizio riaperto con
l'art. 39 citato, non esiste alcuna disparità di trattamento
rispetto a chi non abbia tempestivamente demolito, continuando la
demolizione a non essere un elemento discriminativo e ostativo
rispetto alla domanda di condono con pagamento della oblazione, cui
conseguono i normali effetti previsti dall'immutato art. 38 della
legge n. 47 del 1985;
che nessuna violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24
della Costituzione può essere configurata in quanto, a seguito della
intervenuta demolizione (spontanea), nessun impedimento giuridico
sussiste né per la quantificazione dell'oblazione, né per la
relativa verifica delle condizioni, dei presupposti nonché
dell'entità della somma da versare;
che per un verso, infatti, "l'autore" ha certamente conoscenza
degli elementi dell'opera abusiva necessari per la domanda di condono
e può fornire ogni indicazione, anche attraverso autocertificazione,
accompagnata da ogni altro eventuale elemento di prova, in ordine
alla costruzione abusiva e alla demolizione; per l'altro, il giudice
può certamente compiere tutte le verifiche in ordine alla non
attuale esistenza dell'opera abusiva, che aveva dato causa alla
imputazione penale, e agli elementi costitutivi del reato nonostante
la demolizione avvenuta;
che alle anzidette conclusioni si perviene sia accogliendo la
interpretazione (certamente plausibile e non in contrasto con la
Costituzione) della difesa del Presidente del Consiglio, secondo la
quale l'art. 8-quater del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146 costituisce
una integrazione della legge n. 47 del 1985; sia accedendo ad una
interpretazione restrittiva sull'ampiezza del rinvio, contenuto nel
combinato disposto dell'articolo 39, commi 1 e 18, della legge n.
724 del 1994, alle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni in
riferimento all'art. 8-quater del d.-l. n. 146 del 1985 (soluzione
egualmente plausibile e non in contrasto con la Costituzione e, come
tale, rimessa alla competenza del giudice del merito);
che in entrambe le ipotesi deve essere riaffermato che rientra
nella discrezionalità del legislatore stabilire limiti temporali a
taluni effetti di "non perseguibilità" come conseguenza di non
punibilità per ragioni di politica criminale, e non certo come
effetto della caduta di antigiuridicità per cause intrinseche
attinenti al nucleo sostanziale dell'illecito, che permane anche dopo
la demolizione (ordinanza n. 137 del 1996; sentenza n. 167 del 1989);
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto
ciascuno dei profili denunciati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Pretore di Palermo, sezione distaccata di Carini, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte