Ordinanza n. 170/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1996 dal
pretore di Vicenza sez. distaccata di Thiene, sul ricorso proposto da
Chimello Alberto contro il Prefetto di Vicenza, iscritta al n. 467
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione avverso
un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente
a seguito della contestazione del reato di guida sotto l'influenza
dell'alcool, il pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, con
ordinanza emessa il 30 novembre 1996, ha sollevato - in riferimento
all'art. 25 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui
prevede la competenza a conoscere di un reato ai fini
dell'applicazione "anticipata" della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida in capo al prefetto, autorità
amministrativa, in luogo e vece del giudice naturale penale previsto
per legge";
che, secondo il rimettente, nella fattispecie la sanzione della
sospensione della patente non è una sanzione amministrativa
conseguente ad una figura tipizzata di illecito amministrativo,
perché la norma di riferimento, contenente il precetto, lo definisce
inequivocamente, e soltanto, un comportamento costituente reato, e
non anche illecito amministrativo;
che, di conseguenza, osserva il pretore a quo come la procedura
contemplata dalla norma impugnata finisca di fatto per prevedere, non
già una competenza in sede propria del prefetto con riguardo ad una
figura di illecito amministrativo, bensì una sovrapposizione di
competenza tra autorità penale ed amministrativa, in ragione della
quale quest'ultima si occupa e conosce (prima del giudice naturale
competente ex art. 220 del codice della strada) di un fatto
costituente reato, sostituendosi al giudice naturale penale
precostituito per legge, ed applicando in sua vece una sanzione
accessoria che solo può conseguire all'accertamento del reato nella
sede propria;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della
sollevata questione.
Considerato che la questione risulta sollevata sul presupposto che
l'impugnata disposizione contempli due distinti procedimenti, volti
rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una
accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento di
violazioni di norme della circolazione costituenti reato;
che, viceversa, sussiste (come già rilevato nella sentenza n.
194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di
finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di
sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dal censurato
art. 223) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale -
ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia stato
commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato
(artt. 220 e segg.);
che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva
- connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo
di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della
violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della
circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997, successiva
all'ordinanza di rimessione) - la sospensione provvisoria è
provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di
natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto
all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e
teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e
l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il
quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati
inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività
palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;
che l'asserito vizio di incostituzionalità del vigente sistema
di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza
ad adottare le diverse sanzioni, risulta denunciato esclusivamente
sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;
che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in
riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal pretore di Vicenza,
sezione distaccata di Thiene, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte