Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/06/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 75/1993

citata

  • art. 3legge 174/1992
  • art. 11legge 413/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante

disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di

immobili di civile abitazione, di termini per la definizione

agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione

della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da

depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni

tributarie), promossi con due ordinanze emesse il 21 gennaio 1998

dalla commissione tributaria regionale di Firenze, nel corso di

giudizi di appello avverso sentenze della commissione tributaria

provinciale di Firenze, proposti da Bing Francesco e Casanuova Maria

Augusta, ed iscritte ai nn. 539 e 543 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie

speciale - n. 34 dell'anno 1998;

Visti gli atti di costituzione di Bing Francesco e Casanuova

Maria Augusta nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Stefano Grassi per Bing Francesco e Casanuova

Maria Augusta e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che - nel corso di due giudizi proposti per ottenere il

rimborso di somme pagate dai contribuenti a titolo di imposta

sull'indennità percepita in occasione di procedure espropriative di

terreni destinati ad opere pubbliche - la commissione tributaria

regionale di Firenze, con ordinanze di analogo tenore, emesse il 21

gennaio 1998 ed iscritte rispettivamente ai nn. 539 e 543 del

registro ordinanze 1998, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993,

n. 75, "nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi e i

rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a)

dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269 e

25 giugno 1992, n. 319";

che il rimettente - nel rilevare che i decreti-legge, i cui

effetti vengono fatti salvi, hanno esteso ai terreni della zona

omogenea "F" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, la tassazione

precedentemente prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991,

n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività d'accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili

delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), per i soli terreni rientranti nelle zone omogenee A-B-C e D

- ritiene che la disposizione denunciata si ponga in contrasto, oltre

che con l'art. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento

fra contribuenti, con l'art. 77 della Costituzione, in relazione alla

mancanza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza quanto

all'introduzione, nei decreti-legge, "di nuova materia imponibile",

nonché con l'art. 53 della Costituzione, "sotto il profilo della non

attualità della capacità contributiva in relazione alla

retroattività della norma";

che, ad avviso del rimettente, il vizio, nell'investire i

decreti-legge non convertiti, si estenderebbe anche alla legge che

sana i loro effetti;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura

generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano

dichiarate inammissibili o, in alternativa, infondate;

che si sono, altresì, costituite in giudizio le parti

private, sostenendo, in due memorie di analogo tenore, la fondatezza

di "tutti i profili di illegittimità costituzionale prospettati dal

giudice a quo" e ribadendo, poi, tali conclusioni nelle ulteriori

memorie depositate in prossimità dell'udienza.

Considerato che i giudizi, ponendo analoghe questioni, vanno

riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia;

che le ordinanze non appaiono adeguatamente motivate sotto

l'aspetto della rilevanza della sollevata questione ai fini della

controversia all'esame del giudice a quo;

che, in particolare, le ordinanze, nell'indicare soltanto la

data di percezione, da parte degli interessati, delle somme ad essi

corrisposte a titolo di indennità (29 dicembre 1989), non espongono

in alcun modo le ragioni, né indicano gli elementi (in particolare

la data del titolo posto a fondamento del diritto all'indennità) che

inducono il rimettente a ritenere la fattispecie riconducibile sotto

la disciplina della disposizione denunciata, in una materia

caratterizzata, oltre tutto, da non univoci orientamenti

giurisprudenziali, circa i presupposti della tassazione delle

plusvalenze previste dall'art. 11 della legge n. 413 del 1991;

che, pertanto, in mancanza delle condizioni necessarie per

dar ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, le questioni

vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24

marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia

di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni

e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli

interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 della Costituzione,

dalla commissione tributaria regionale di Firenze con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte