Ordinanza n. 170/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/06/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 75/1993
usata come parametro
citata
- art. 3legge 174/1992
- art. 11legge 413/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante
disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di
immobili di civile abitazione, di termini per la definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni
tributarie), promossi con due ordinanze emesse il 21 gennaio 1998
dalla commissione tributaria regionale di Firenze, nel corso di
giudizi di appello avverso sentenze della commissione tributaria
provinciale di Firenze, proposti da Bing Francesco e Casanuova Maria
Augusta, ed iscritte ai nn. 539 e 543 del registro ordinanze 1998 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie
speciale - n. 34 dell'anno 1998;
Visti gli atti di costituzione di Bing Francesco e Casanuova
Maria Augusta nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Stefano Grassi per Bing Francesco e Casanuova
Maria Augusta e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che - nel corso di due giudizi proposti per ottenere il
rimborso di somme pagate dai contribuenti a titolo di imposta
sull'indennità percepita in occasione di procedure espropriative di
terreni destinati ad opere pubbliche - la commissione tributaria
regionale di Firenze, con ordinanze di analogo tenore, emesse il 21
gennaio 1998 ed iscritte rispettivamente ai nn. 539 e 543 del
registro ordinanze 1998, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993,
n. 75, "nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a)
dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269 e
25 giugno 1992, n. 319";
che il rimettente - nel rilevare che i decreti-legge, i cui
effetti vengono fatti salvi, hanno esteso ai terreni della zona
omogenea "F" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, la tassazione
precedentemente prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività d'accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), per i soli terreni rientranti nelle zone omogenee A-B-C e D
- ritiene che la disposizione denunciata si ponga in contrasto, oltre
che con l'art. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento
fra contribuenti, con l'art. 77 della Costituzione, in relazione alla
mancanza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza quanto
all'introduzione, nei decreti-legge, "di nuova materia imponibile",
nonché con l'art. 53 della Costituzione, "sotto il profilo della non
attualità della capacità contributiva in relazione alla
retroattività della norma";
che, ad avviso del rimettente, il vizio, nell'investire i
decreti-legge non convertiti, si estenderebbe anche alla legge che
sana i loro effetti;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura
generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano
dichiarate inammissibili o, in alternativa, infondate;
che si sono, altresì, costituite in giudizio le parti
private, sostenendo, in due memorie di analogo tenore, la fondatezza
di "tutti i profili di illegittimità costituzionale prospettati dal
giudice a quo" e ribadendo, poi, tali conclusioni nelle ulteriori
memorie depositate in prossimità dell'udienza.
Considerato che i giudizi, ponendo analoghe questioni, vanno
riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia;
che le ordinanze non appaiono adeguatamente motivate sotto
l'aspetto della rilevanza della sollevata questione ai fini della
controversia all'esame del giudice a quo;
che, in particolare, le ordinanze, nell'indicare soltanto la
data di percezione, da parte degli interessati, delle somme ad essi
corrisposte a titolo di indennità (29 dicembre 1989), non espongono
in alcun modo le ragioni, né indicano gli elementi (in particolare
la data del titolo posto a fondamento del diritto all'indennità) che
inducono il rimettente a ritenere la fattispecie riconducibile sotto
la disciplina della disposizione denunciata, in una materia
caratterizzata, oltre tutto, da non univoci orientamenti
giurisprudenziali, circa i presupposti della tassazione delle
plusvalenze previste dall'art. 11 della legge n. 413 del 1991;
che, pertanto, in mancanza delle condizioni necessarie per
dar ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, le questioni
vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24
marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia
di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile
abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli
interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 della Costituzione,
dalla commissione tributaria regionale di Firenze con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte