Ordinanza n. 170/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4,
5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), promossi con ordinanze emesse il 31 gennaio 2001 (n. 5
ordinanze) e il 5 febbraio 2001 (n. 8 ordinanze) dal Tribunale di
Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal
n. 404 al n. 416 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che con tredici ordinanze di analogo contenuto in data
31 gennaio e 5 febbraio 2001 (r.o. da n. 404 a n. 416 del 2001) il
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo
13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), "nella parte in cui non prevedono che il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica sia disposto dall'autorità giudiziaria o in casi di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, ad esso
provveda l'autorità amministrativa con obbligo di darne
comunicazione entro le quarantotto ore all'autorità giudiziaria per
la convalida entro le quarantotto ore successive";
che in tutte le ordinanze il remittente premette di essere
chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore
nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione
con accompagnamento alla frontiera;
che, ad avviso del giudice a quo, tanto l'accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica quanto l'eventuale
successivo trattenimento dello straniero nel centro costituirebbero
provvedimenti che, incidendo sulla libertà personale, non potrebbero
restare privi delle garanzie poste dall'art. 13 della Costituzione;
che, su queste premesse, il remittente rileva che i
provvedimenti di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera
adottati dall'autorità amministrativa potrebbero considerarsi
legittimi soltanto se configurati dal legislatore secondo le
previsioni dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, cioè come
provvedimenti provvisori da adottarsi dalla pubblica amministrazione
in casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente
individuati dalla legge, da comunicarsi nelle quarantotto ore e da
convalidarsi nelle successive quarantotto ore da parte dell'autorità
giudiziaria;
che, invece, le disposizioni censurate non prevederebbero
alcun intervento obbligatorio dell'autorità giudiziaria prima
dell'esecuzione del provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e in ciò
contrasterebbero con l'art. 13, terzo comma, della Costituzione;
che la violazione della riserva di giurisdizione
sussisterebbe, ad avviso del remittente, anche quando lo straniero,
per l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga
trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo
n. 286 del 1998 presso un centro di permanenza temporanea e
assistenza, in quanto, nonostante che l'art. 14, comma 4, prescriva
al giudice della convalida di valutare la sussistenza dei presupposti
di cui all'art. 13 del medesimo decreto, oggetto della convalida
sarebbe solo il provvedimento di trattenimento presso il centro, come
confermerebbe, oltre al tenore letterale del citato art. 14, comma 4,
che sembrerebbe riferirsi al solo "provvedimento del questore", anche
la circostanza che la mancata convalida del trattenimento non
travolgerebbe il provvedimento di "espulsione con accompagnamento",
che continuerebbe a gravare sullo straniero;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
manifestamente inammissibile o non fondata;
che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa
erariale ha depositato ulteriori memorie illustrative, con le quali,
rilevato che le questioni di legittimità costituzionale sono già
state risolte da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001,
insiste per la declaratoria di manifesta inammissibilità o
infondatezza delle questioni stesse.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione,
sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa
Corte, con la sentenza n. 105 del 2001, ha dichiarato non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, identica questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed ha
chiarito che una corretta interpretazione delle disposizioni
censurate, alla luce dell'art. 13 della Costituzione e della riserva
di giurisdizione in esso contenuta, induce a ritenere che in sede di
convalida del provvedimento di trattenimento presso i centri di
permanenza temporanea e assistenza il giudice deve verificare anche
la legittimità del provvedimento di espulsione con accompagnamento
immediato alla frontiera, essendo chiamato a riscontrare la
sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del testo unico
sull'immigrazione;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,
comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata
in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la citata sentenza
n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 44 del
2002; n. 388 e n. 298 del 2001;
che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché
anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e
dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo
e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in
composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte