Ordinanza n. 171/1981
Altra decisione · depositata il 30/07/1981 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 270r.d. 827/1924
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del capo IV del titolo
II r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e del
capo I del titolo VII r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (Disciplina della
contabilità di Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1977
dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la s.p.a.
Alessio Tubi ed il Comune di Giulianova, iscritta al n. 654 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 325 del 28 novembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 7
giugno 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della disciplina della contabilità di Stato e in particolare della
normativa di cui al capo IV titolo II r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modifiche e di quella di cui al capo I titolo VII del
relativo regolamento r.d. 23 maggio 1924, n. 827, specie all'art. 270
in riferimento agli artt. 3, 28, 97, 23 e 53 della Costituzione;
che nel relativo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
che il Presidente della Corte, con decreto del 17 giugno 1981, ha
convocato la Corte in camera di consiglio ai sensi dell'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte;
considerato che non ricorre il caso indicato nel secondo comma
degli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle predette
Norme integrative, onde, a norma del comma quarto dello stesso art. 9,
la causa va rinviata alla pubblica udienza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che la causa relativa all'ordinanza in epigrafe indicata,
sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte