Ordinanza n. 171/1985
Altra decisione · depositata il 25/05/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 756/1964
- art. 1legge 756/1964
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14,
legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari)
e art. 1 d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (proroga dei contratti
agrari) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1977 dal Tribunale di Parma, nel
procedimento civile vertente tra Bandini Aldo e Fornari Luigi ed altri,
iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 4 ottobre 1979 dal Tribunale di Vicenza nel
procedimento civile vertente tra Casa di riposo "Serse Panizzoni" e
Mozzato Paolo, iscritta al n. 893 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno
1980;
3) ordinanza emessa il 27 aprile 1982 dal Tribunale di Ancona nel
procedimento civile vertente tra Pierpaoli Alceo ed altra e Tombolesi
Cesare ed altro iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno
1983;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore
Francesco Saja.
Ritenuto che con ricorso del 25 marzo 1977 Bandini Aldo esponeva di
dover rilasciare il fondo rustico di cui era affittuario, perché lo
stesso era ormai privo della sua destinazione agricola in seguito a una
convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune di San Polo di
Torrile ed i proprietari-concedenti Fornari Luigi ed altri;
che, ciò premesso, il Bandini chiedeva all'adito Tribunale di
Parma di condannare i detti proprietari a corrispondergli un giusto
indennizzo;
che il Tribunale con ordinanza del 21 dicembre 1977 (reg. ord. n.
361 del 1978) sollevava questione di legittimità costituzionale degli
artt. 14 l. 15 settembre 1964 n. 756 e 1 d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n.
273, per contrasto con l'art. 44 Cost., in quanto essi non prevedevano
il diritto dell'affittuario ad un equo indennizzo nel caso in cui la
proroga legale fosse cessata per il mutamento della destinazione del
terreno da agricola ad urbanistica;
che la stessa questione veniva sollevata dai Tribunali di Vicenza
con ordinanza del 4 ottobre 1979 (reg. ord. n. 893 del 1979), e di
Ancona con ordinanza del 27 aprile 1982 (reg. ord. n. 522 del 1982);
che le parti private non si costituivano;
che i giudizi, per l'identità della questione, debbono essere
riuniti;
Considerato che dopo l'emissione delle ordinanze di rimessione è
entrata in vigore la legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 50
stabilisce il diritto ad un indennizzo a favore del concessionario
costretto a rilasciare il fondo per la mutata destinazione di esso, nel
caso in cui il proprietario abbia ottenuto la concessione edilizia di
cui alla l. n. 10 del 1977;
che la stessa legge, come è stabilito nel primo comma del suo art.
53, si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto
di controversie che non siano state definite con sentenza passata in
giudicato:
che la sopravvenienza del citato art. 50 impone di restituire gli
atti perché i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della
rilevanza della questione di legittimità costituzionale nei giudizi
pendenti davanti a loro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Parma, Vicenza e
Ancona perché riesaminino, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982
n. 203, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 14 l. 15 settembre 1964 n. 756 e 1, d.l.C.P.S. 1 aprile
1947 n. 273, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte