Ordinanza n. 171/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati), in relazione all'art. 100 del
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali), e art. 157 codice penale promosso con ordinanza emessa il
2 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
di Bordigoni Natalino ed altri, iscritta al n. 724 del registro
ordinanze 1988 e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto
l'accertamento di alcuni reati elettorali previsti e puniti dagli
artt. 100 e 104 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati), il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 2 maggio
1988 (r.o. n. 724 del 1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'intero testo unico (d.P.R. n. 361 del 1957), che disciplina
l'elezione della Camera dei Deputati, nella parte in cui non prevede
un termine di prescrizione dei reati identico a quello contemplato
dall'art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per
l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali;
che, mentre in relazione alle fattispecie criminose per le quali
si procede - non essendo espressamente stabilito nulla al riguardo si
applica la prescrizione ordinaria ex art. 157 codice penale, ai reati
previsti dal d.P.R. n. 570 del 1960 (elezioni comunali), identici per
condotte e sanzioni, si applica la prescrizione speciale biennale
espressamente sancita dall'art. 100 dello stesso d.P.R.;
che, ad avviso del giudice a quo, il trattamento più rigido
riservato ai reati commessi nell'ambito delle operazioni elettorali
concernenti la Camera dei Deputati rispetto ai reati commessi in
occasione delle operazioni elettorali concernenti gli organi comunali
non sarebbe in alcun modo giustificato, non sussistendo alcun
significativo elemento di differenziazione fra le due consultazioni
che si distinguono fra loro solo per il diverso oggetto dei due testi
unici: elezioni amministrative ed elezioni politiche;
che anzi i due testi unici presenterebbero disparità di
trattamento in senso opposto, sanzionando meno gravemente i reati
commessi in occasione di elezioni politiche rispetto a quelli
identici commessi in occasione di elezioni amministrative (artt. 103,
secondo comma e 106 del testo unico 1957 sulle elezioni politiche in
relazione agli artt. 94 e 97 del testo unico del 1960 sulle elezioni
amministrative);
che non si sono costituite le parti, né ha svolto intervento
l'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che se è vero, come ritiene il giudice a quo, che i
due procedimenti elettorali costituiscono entrambi esplicazione del
principio di sovranità popolare, è altresì vero, come già
affermato da questa Corte (sentenza n. 35 del 1981), che ben diverse
sono - per posizione e per funzioni - le assemblee elettive che
ciascun tipo di consultazione mira a rinnovare: le attribuzioni delle
assemblee parlamentari sono, infatti, espressione del potere di
indirizzo politico generale che si svolge a livello di sovranità, in
contrapposto al livello di autonomia sul quale si collocano, invece,
i consigli regionali, provinciali e comunali;
che, essendo nella sostanza richiesta a questa Corte
l'estensione di una norma derogatoria ad ipotesi che il legislatore
ha invece ritenuto di inquadrare nella normativa generale, il
giudizio di legittimità costituzionale, circa la ragionevolezza
della disciplina impugnata, richiede l'applicazione di criteri più
rigorosi, nel senso, cioè, che (soprattutto in materia penale)
l'estensione di favore è possibile solo in presenza di fattispecie
indiscutibilmente identiche;
che, come già rilevato nella sentenza n. 45 del 1967,
nonostante sia rimasto finora inattuato l'auspicio per
un'armonizzazione dei trattamenti sanzionatori in materia elettorale,
"la Corte, per rimanere nei limiti delle proprie funzioni
istituzionali, deve soltanto verificare se, in luogo di un'asserita
identificazione assoluta di fattispecie delittuose, sussista invece
tra di esse una qualche diversificazione, che renda non irrazionale
una normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni";
che il suindicato potere di indirizzo politico, che si svolge a
livello di sovranità e che costituisce un'attribuzione esclusiva
delle assemblee parlamentari, induce a ribadire quanto questa Corte
ha già affermato nella sentenza n. 121 del 1980 e cioè che "ove...s
i volesse fare ricorso, nell'ambito del diritto elettorale, ad una
ratio distinguendi con diversi gradi di rigore per reati commessi in
relazione ai procedimenti elettivi, è chiaro che il principio
democratico potrebbe se mai comportare, considerata la maggior
importanza da questo punto di vista delle elezioni politiche
nazionali ed europee, una maggior severità proprio per le violazioni
delle norme penali previste per queste elezioni";
che appare ininfluente la circostanza che, talvolta, i reati
commessi in occasione delle elezioni politiche sono puniti in modo
meno grave rispetto a quelli commessi in occasione delle elezioni
amministrative, rientrando nella valutazione del legislatore la
possibilità di determinare la misura della pena, e non essendo, per
questo, vincolato ad esprimere lo stesso giudizio di valore anche per
quel che riguarda il trattamento di altri aspetti attinenti alla
stessa fattispecie criminosa, rispondendo, con tutta evidenza, le due
valutazioni a ratio fra loro diverse;
che, in ogni caso, diversamente da quanto rilevato dal giudice a
quo, sono anche riscontrabili casi (ad esempio:
art. 97 del d.P.R. n. 361 del 1957 in relazione all'art. 87 del
d.P.R. n. 570 del 1960) in cui per il reato commesso nelle procedure
concernenti le elezioni politiche è prevista, nel minimo, una pena
più grave che per l'equivalente reato commesso nelle procedure delle
elezioni amministrative, onde nessun argomento può trarsi, in un
senso o nell'altro, ai fini della prescrizione, facendo riferimento
al trattamento punitivo;
che, pertanto, non apparendo irragionevole - in relazione al
termine di prescrizione - una disciplina penale più severa per gli
illeciti commessi in occasione delle elezioni politiche, rispetto a
quelli commessi in occasione delle elezioni amministrative, la
proposta questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati) sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte