Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957,

n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati), in relazione all'art. 100 del

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali), e art. 157 codice penale promosso con ordinanza emessa il

2 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico

di Bordigoni Natalino ed altri, iscritta al n. 724 del registro

ordinanze 1988 e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto

l'accertamento di alcuni reati elettorali previsti e puniti dagli

artt. 100 e 104 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati), il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 2 maggio

1988 (r.o. n. 724 del 1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'intero testo unico (d.P.R. n. 361 del 1957), che disciplina

l'elezione della Camera dei Deputati, nella parte in cui non prevede

un termine di prescrizione dei reati identico a quello contemplato

dall'art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per

l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

che, mentre in relazione alle fattispecie criminose per le quali

si procede - non essendo espressamente stabilito nulla al riguardo si

applica la prescrizione ordinaria ex art. 157 codice penale, ai reati

previsti dal d.P.R. n. 570 del 1960 (elezioni comunali), identici per

condotte e sanzioni, si applica la prescrizione speciale biennale

espressamente sancita dall'art. 100 dello stesso d.P.R.;

che, ad avviso del giudice a quo, il trattamento più rigido

riservato ai reati commessi nell'ambito delle operazioni elettorali

concernenti la Camera dei Deputati rispetto ai reati commessi in

occasione delle operazioni elettorali concernenti gli organi comunali

non sarebbe in alcun modo giustificato, non sussistendo alcun

significativo elemento di differenziazione fra le due consultazioni

che si distinguono fra loro solo per il diverso oggetto dei due testi

unici: elezioni amministrative ed elezioni politiche;

che anzi i due testi unici presenterebbero disparità di

trattamento in senso opposto, sanzionando meno gravemente i reati

commessi in occasione di elezioni politiche rispetto a quelli

identici commessi in occasione di elezioni amministrative (artt. 103,

secondo comma e 106 del testo unico 1957 sulle elezioni politiche in

relazione agli artt. 94 e 97 del testo unico del 1960 sulle elezioni

amministrative);

che non si sono costituite le parti, né ha svolto intervento

l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che se è vero, come ritiene il giudice a quo, che i

due procedimenti elettorali costituiscono entrambi esplicazione del

principio di sovranità popolare, è altresì vero, come già

affermato da questa Corte (sentenza n. 35 del 1981), che ben diverse

sono - per posizione e per funzioni - le assemblee elettive che

ciascun tipo di consultazione mira a rinnovare: le attribuzioni delle

assemblee parlamentari sono, infatti, espressione del potere di

indirizzo politico generale che si svolge a livello di sovranità, in

contrapposto al livello di autonomia sul quale si collocano, invece,

i consigli regionali, provinciali e comunali;

che, essendo nella sostanza richiesta a questa Corte

l'estensione di una norma derogatoria ad ipotesi che il legislatore

ha invece ritenuto di inquadrare nella normativa generale, il

giudizio di legittimità costituzionale, circa la ragionevolezza

della disciplina impugnata, richiede l'applicazione di criteri più

rigorosi, nel senso, cioè, che (soprattutto in materia penale)

l'estensione di favore è possibile solo in presenza di fattispecie

indiscutibilmente identiche;

che, come già rilevato nella sentenza n. 45 del 1967,

nonostante sia rimasto finora inattuato l'auspicio per

un'armonizzazione dei trattamenti sanzionatori in materia elettorale,

"la Corte, per rimanere nei limiti delle proprie funzioni

istituzionali, deve soltanto verificare se, in luogo di un'asserita

identificazione assoluta di fattispecie delittuose, sussista invece

tra di esse una qualche diversificazione, che renda non irrazionale

una normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni";

che il suindicato potere di indirizzo politico, che si svolge a

livello di sovranità e che costituisce un'attribuzione esclusiva

delle assemblee parlamentari, induce a ribadire quanto questa Corte

ha già affermato nella sentenza n. 121 del 1980 e cioè che "ove...s

i volesse fare ricorso, nell'ambito del diritto elettorale, ad una

ratio distinguendi con diversi gradi di rigore per reati commessi in

relazione ai procedimenti elettivi, è chiaro che il principio

democratico potrebbe se mai comportare, considerata la maggior

importanza da questo punto di vista delle elezioni politiche

nazionali ed europee, una maggior severità proprio per le violazioni

delle norme penali previste per queste elezioni";

che appare ininfluente la circostanza che, talvolta, i reati

commessi in occasione delle elezioni politiche sono puniti in modo

meno grave rispetto a quelli commessi in occasione delle elezioni

amministrative, rientrando nella valutazione del legislatore la

possibilità di determinare la misura della pena, e non essendo, per

questo, vincolato ad esprimere lo stesso giudizio di valore anche per

quel che riguarda il trattamento di altri aspetti attinenti alla

stessa fattispecie criminosa, rispondendo, con tutta evidenza, le due

valutazioni a ratio fra loro diverse;

che, in ogni caso, diversamente da quanto rilevato dal giudice a

quo, sono anche riscontrabili casi (ad esempio:

art. 97 del d.P.R. n. 361 del 1957 in relazione all'art. 87 del

d.P.R. n. 570 del 1960) in cui per il reato commesso nelle procedure

concernenti le elezioni politiche è prevista, nel minimo, una pena

più grave che per l'equivalente reato commesso nelle procedure delle

elezioni amministrative, onde nessun argomento può trarsi, in un

senso o nell'altro, ai fini della prescrizione, facendo riferimento

al trattamento punitivo;

che, pertanto, non apparendo irragionevole - in relazione al

termine di prescrizione - una disciplina penale più severa per gli

illeciti commessi in occasione delle elezioni politiche, rispetto a

quelli commessi in occasione delle elezioni amministrative, la

proposta questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati) sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte