Ordinanza n. 171/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 195Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale) e 195, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale,
in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promosso con ordinanza
emessa il 21 ottobre 1991 dal Pretore di Bergamo nel procedimento
penale a carico di Borella Francesca, iscritta al n. 718 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 21 ottobre
1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "degli
artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 195, quarto e
terzo comma, in relazione all'art. 512 del codice di procedura
penale, nella parte in cui vietano agli ufficiali di polizia
giudiziaria, a differenza di qualunque altro teste, di deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, nonché nella parte
in cui non consentono, in caso di impossibilità di ripetizione della
deposizione per acquisizione della qualità di imputato, di dare
lettura delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria, per
contrasto con gli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione";
che, ad avviso del giudice a quo, il divieto assoluto per gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto
delle dichiarazioni acquisite da testimoni (art. 195, quarto comma,
del codice di procedura penale) viola il principio di ragionevolezza
e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), nonché quelli
dell'effettività dell'esercizio della funzione giurisdizionale e
dell'obbligatorietà dell'azione penale (artt. 102 e 112 della
Costituzione), e ciò riverbera la propria incostituzionalità anche
sull'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consente la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria
qualora, per la sopravvenuta ed imprevedibile assunzione della
qualità di imputato da parte del teste, si è verificata
l'irripetibilità dell'atto, dovuta alla facoltà dell'imputato
stesso di non rispondere;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto
comma, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 2, n. 31,
secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in
cui vieta la utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso
testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni
ad essa rese da testimoni;
che una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il
divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione
sollevata dal remittente, relativa all'art. 512 del codice di
procedura penale, come si evince dalla sua stessa prospettazione non
abbia più ragion d'essere;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto comma, del codice
di procedura penale, e 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con
l'ordinanza in epigrafe, norme già dichiarate illegittime (la
seconda nella parte indicata in motivazione) con sentenza n. 24 del
1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte