Ordinanza n. 171/1997
Altra decisione · depositata il 05/06/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 52legge 352/1970
citata
- art. 75Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato da Bernardini Rita, Fiori Raffaella,
Sabatano Mauro, nella qualità di promotori e presentatori dei
referendum abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi
extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio
della caccia, obiezione di coscienza e "golden share", nei confronti
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, del Parlamento, della Camera
dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo, sorto a
seguito del regolamento adottato il 20 maggio 1997 dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi che fissa le regole cui la concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo dovrà attenersi nella
predisposizione delle trasmissioni da effettuarsi in occasione della
campagna referendaria riguardante i referendum indetti per il 15
giugno 1997, con ricorso depositato il 24 maggio 1997 ed iscritto al
n. 74 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 2 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, con
ricorso depositato il 24 maggio 1997, nella qualità di presentatori
e promotori dei referendum abrogativi concernenti la disciplina
dell'Ordine dei giornalisti, degli incarichi extragiudiziari e della
carriera dei magistrati, dell'esercizio della caccia, dell'obiezione
di coscienza e della "golden share" indetti per il 15 giugno 1997 con
d.P.R. 15 aprile 1997, sollevano conflitto di attribuzione nei
confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, del Parlamento, della
Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo, in
riferimento al regolamento adottato in data 20 maggio 1997, con il
quale la Commissione parlamentare ha fissato i criteri e le modalità
per la trasmissione delle tribune referendarie da parte della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, chiedendone
l'annullamento limitatamente all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
che tale regolamento, ad avviso dei ricorrenti, oltre ad un ciclo
di confronti per ciascuno dei quesiti referendari e ad uno di appelli
ai votanti, entrambi riservati ai comitati promotori e ai comitati
per il NO, ne prevederebbe un altro di quattro dibattiti al quale
potrebbero partecipare i soli gruppi parlamentari, anche se
costituiti in un solo ramo del Parlamento e non anche i comitati
promotori;
che tali disposizioni sarebbero lesive delle attribuzioni dei
ricorrenti, perché sarebbe affidato ai soli gruppi parlamentari il
potere di rappresentanza delle posizioni referendarie in occasione
dei citati dibattiti, in contrasto con l'art. 52 della legge 25
maggio 1970, n. 352, che, in materia di propaganda referendaria,
riconosce le medesime facoltà ai partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum considerati
questi ultimi come gruppo unico;
che, secondo i ricorrenti, la partecipazione dei soli gruppi
parlamentari ai dibattiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del
regolamento impugnato, si baserebbe "sull'indimostrato e
presumibilmente erroneo presupposto" che tali gruppi si ripartiscano
equamente tra i SI ed i NO, con conseguente violazione della par
condicio tra i sostenitori dei due schieramenti, e non terrebbe
comunque conto del fatto che i gruppi ammessi sono espressione del
Parlamento, il quale, in quanto titolare della potestà legislativa,
si porrebbe, nel sistema costituzionale, in posizione antitetica a
quella del comitato promotore;
che un'ulteriore lesione delle attribuzioni dei ricorrenti
andrebbe individuata nel ritardo con il quale la Commissione
parlamentare ha approvato la regolamentazione delle tribune
referendarie, in relazione alla data di inizio del periodo di
campagna referendaria, con conseguente restrizione dei tempi di
questa sulle reti radiofoniche e televisive del servizio pubblico;
che, ad avviso dei ricorrenti, la compressione della campagna
referendaria, in un contesto di assoluta mancanza di informazione
nelle precedenti fasi della procedura, si ripercuoterebbe sulla
formazione della volontà di coloro che sono chiamati ad esprimere il
proprio voto il 15 giugno 1997 e, di conseguenza, sulle attribuzioni
garantite al comitato promotore dall'art. 75 della Costituzione;
che i ricorrenti, in considerazione dell'asserito ritardo con il
quale la Commissione parlamentare ha adottato il regolamento e della
esigenza di non vanificare la garanzia costituzionale della tutela in
sede di conflitto tra poteri dello Stato, chiedono che, dichiarata
l'ammissibilità del conflitto proposto, questa Corte emetta, sentite
le parti, in applicazione analogica della disposizione relativa ai
conflitti tra Stato e regioni e tra regioni (art. 28 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale),
ordinanza cautelare con la quale venga sospesa l'applicazione
dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento adottato il
20 maggio 1997 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Considerato che questa Corte è chiamata a decidere, ai sensi
dell'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n.
87, con ordinanza in camera di consiglio, in via delibativa e senza
contraddittorio, se esista la materia di un conflitto, la cui
soluzione spetti alla sua competenza con riferimento alla sussistenza
dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità richiamati dal
primo comma dello stesso articolo;
che, per quanto concerne i requisiti soggettivi, questa Corte ha
già più volte riconosciuto la qualità di potere dello Stato alla
frazione del corpo elettorale, titolare del potere di iniziativa
referendaria ex art. 75 della Costituzione, e la competenza dei
promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiararne
definitivamente la volontà ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87
del 1953;
che la legittimazione attiva è stata, in particolare,
riconosciuta ai promotori in riferimento a restrizioni poste alla
propaganda referendaria che possano incidere sulla formazione della
volontà di coloro che sono chiamati al voto nella consultazione
popolare (sentenza n. 161 del 1995);
che, ancora sotto il profilo soggettivo, deve riconoscersi la
legittimazione passiva della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, quale organo
competente a dichiarare definitivamente la volontà della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in una materia che, come nella
specie, attiene direttamente alla informazione e alla propaganda in
relazione ai procedimenti di referendum abrogativo;
che, quanto al requisito oggettivo del conflitto, le modalità di
svolgimento della campagna referendaria sono suscettibili di influire
sulla formazione dell'opinione pubblica, e il conflitto stesso
concerne un atto di indirizzo delle Camere diretto ad assicurare la
realizzazione del principio del pluralismo nel servizio pubblico
radiotelevisivo (sentenze n. 420 del 1994 e n. 112 del 1993), sicché
ogni limitazione della facoltà di partecipare ai dibattiti
televisivi sui referendum potrebbe, in astratto, ledere l'integrità
delle attribuzioni dei comitati promotori;
che, pertanto, in questa fase delibativa, il ricorso va
dichiarato ammissibile nei confronti della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
salva e impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto
relativo alla ammissibilità;
che il ricorso deve essere conseguentemente notificato a detta
Commissione ma non anche al Governo, non venendo in considerazione
alcuna sua competenza;
che, quanto alla richiesta di provvedimento cautelare avanzata
dai ricorrenti - impregiudicata ogni valutazione in ordine alla
configurabilità, nel giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato,
dell'istituto della sospensione dell'atto impugnato - non v'è
ragione di far luogo alla sollecitata misura extra ordinem nei
confronti di un atto che prevede eguale ripartizione del tempo tra le
opposte indicazioni di voto, nel contesto di una programmazione che
assicura la complessiva presenza dei comitati promotori durante tutto
l'arco delle previste trasmissioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione in epigrafe nei
confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza ai ricorrenti e che, a cura degli stessi
ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi entro il termine di dieci giorni dalla
comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte