Ordinanza n. 171/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/06/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 81Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 11legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1,
lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attività d'accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare
il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), nonché dell'art. 11, comma 9, della
medesima legge n. 413 del 1991, promosso con ordinanza emessa il 5
febbraio 1998 dalla commissione tributaria provinciale di Terni, sul
ricorso proposto da Galassi Vittorio contro la direzione regionale
per le entrate dell'Umbria - sezione di Terni, iscritta al n. 129 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - prima serie speciale - n. 11 dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso per ottenere il
rimborso dell'IRPEF corrisposta su somme percepite a titolo di
indennità di esproprio - la commissione tributaria provinciale di
Terni, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1998 (pervenuta a questa
Corte il 22 febbraio 1999 ed iscritta al r.o. n. 129 del 1999), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81,
comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come
modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività d'accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),
nonché dell'art. 11, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991;
che il rimettente, nel denunciare le menzionate disposizioni
- per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione "nel loro
combinato disposto (oltre che nelle singole statuizioni di tali
articoli)" - rileva, anzitutto, che l'art. 81, comma 1, lettera b),
del d.P.R. n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 11 della legge
n. 413 del 1991, avrebbe introdotto "il criterio della valutabilità
ai fini reddituali" delle alienazioni connesse a procedimenti
espropriativi, dando così luogo ad un trattamento differenziato -
del quale "non è dato di comprendere minimamente il senso, non
parendo espressione di una diversa capacità reddituale ed
impositiva" - tra plusvalenze derivanti da "generica alienazione
infraquinquennale di beni acquisiti per donazione o successione", le
quali "non rilevano ai fini dell'IRPEF", e "somme costituenti il
controvalore della speciale alienazione connessa ad un procedimento
espropriativo";
che, inoltre, secondo il giudice a quo dalla modifica così
apportata all'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 deriverebbe "una
equivalenza assoluta" tra concetto di "plusvalenza" (che, "già
etimologicamente, evoca il concetto di un maggior valore") e "il
prezzo/indennità di cessione/espropriazione, che viene elevato a
rango di plusvalenza nella sua totalità, prescindendo da ogni
valutazione circa la sua maggiore elevatezza (o, piuttosto,
equivalenza o minusvalenza) rispetto al valore corrente del bene
acquisito alla mano pubblica", in assenza, peraltro, di "giustificate
ragioni per tale speciale severità impositiva";
che, ad avviso del rimettente, sarebbe da reputare
incostituzionale anche il comma 9 del censurato art. 11 della legge
n. 413 del 1991, in quanto considera indice di capacità contributiva
"circostanze e situazioni avveratesi antecedentemente alla sua
promulgazione introducendo per di più, ancora una volta, un
discrimine temporale (31 dicembre 1988) del quale non è dato di
comprendere la ragione";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il
giudice rimettente ha l'onere di indicare i concreti elementi della
fattispecie sottoposta al suo esame e di esporre le argomentazioni
che fondano il giudizio di rilevanza: onere particolarmente rigoroso
in una materia caratterizzata, oltre tutto, da non univoci
orientamenti giurisprudenziali circa i presupposti della tassazione
delle plusvalenze previste dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413;
che, nel caso di specie, l'ordinanza, al di là di un
generico riferimento alla data del "titolo per la riscossione di
somme" (26 giugno 1991), non indica puntualmente gli elementi della
fattispecie che, avuto riguardo alla data del trasferimento del bene
e a quella della percezione delle somme stesse, lo portano a
ricondurre la fattispecie medesima sotto la disciplina delle
disposizioni denunciate;
che, pertanto, in mancanza delle condizioni necessarie per
dare ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, le
sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività
d'accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale), nonché dell'art. 11, comma 9, della citata legge
n. 413 del 1991 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Terni con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte