Ordinanza n. 172/1985
Altra decisione · depositata il 25/05/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 756/1964
citata
- art. 2Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 44Costituzione
- art. 53Contratti agrari
- art. 3legge 508/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della
legge 15 settembre 1964, n. 756 (Proroga dei contratti agrari),
promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1981 dal Tribunale di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Cervetti Vito ed altra e Moretti
Rocco, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981.
Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore
Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Cervetti Vito,
concedente di un fondo rustico, e Moretti Rocco, affittuario, avente
per oggetto la cessazione del rapporto, il Tribunale di Lecce con
ordinanza del 1 aprile 1981 (reg. ord. n. 448 del 1981) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 l. 15 settembre
1964 n. 756;
che il Tribunale rilevava come tale disposizione - nella parte in
cui disponeva la proroga dei contratti agrari, fra cui quelli di
affitto a coltivatore diretto, "in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge" e "fino a nuova disposizione" - venisse
interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso
che non erano soggetti a proroga legale i contratti di affitto
stipulati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
che la disposizione, così intesa, sembrava al Tribunale
confliggere con gli artt. 2, 3 e 44 della Costituzione;
che le parti private non si costituivano.
Considerato che dopo l'emissione dell'ordinanza di rimessione è
entrata in vigore la legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 53, terzo
comma, così stabilisce: "L'articolo 14 della legge 15 settembre 1964
n. 756, e il primo comma dell'art. 3 della legge 9 agosto 1973 n. 508,
devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte
le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o
scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore
delle leggi medesime";
che la sopravvenienza di questa norma impone di restituire gli atti
al giudice a quo perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza
della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce perché
riesamini, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982 n. 203, la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14
l. 15 settembre 1964 n. 756, sollevata con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte