Ordinanza n. 172/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 688/1982
- art. 19d.l. 688/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, del decreto
legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate
fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con
ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra la S.r.l. Cantieri Nautici Solcio e
l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 723 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione
finanziaria a titolo di imposta generale sull'entrata per
importazioni di merci provenienti da paesi aderenti all'Accordo GATT,
il Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza del 23 febbraio
1988, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di
entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in
riferimento agli artt. 3, 23 e 24 della Costituzione;
che la questione viene nuovamente sollevata dopo che questa
Corte, con ordinanza n. 212 del 1987, aveva restituito gli atti al
giudice a quo affinché delibasse, in punto di rilevanza, se
l'illegittimità del tributo riscosso, pur se gravante su merci
importate da paesi fuori dell'area della CEE, potesse comunque farsi
risalire ad un regolamento comunitario, nel senso che si trattasse di
tributi di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera
degli scambi extra-comunitari: giacché, se così fosse stato, la
questione sarebbe risultata inammissibile per le ragioni spiegate
nelle sentenze nn. 170 del 1984 e 113 del 1985;
che il giudice remittente premette che al quesito posto dalla
Corte occorre dare risposta negativa, in quanto nel caso di specie la
norma impugnata non può ritenersi influenzata dal diritto
comunitario, derivando l'illegittimità del tributo esclusivamente
dalla incompatibilità con una norma contenuta nell'Accordo GATT;
che ciò posto, la norma censurata, nella parte in cui
subordina, con effetto retroattivo, la ripetizione di tributi
indebitamente versati al momento dell'importazione alla prova
documentale che il relativo onere non sia stato trasferito su altri
soggetti, violerebbe, ad avviso del giudice a quo:
a) gli artt. 23 e 24 della Costituzione, in quanto
l'imposizione anche per il passato di tale prova documentale rende
quasi sempre impossibile l'esercizio del diritto al rimborso, con
lesione della garanzia della tutela giurisdizionale;
b) l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità
di trattamento tra i casi regolati dalla norma censurata e il
generale istituto della ripetizione dell'indebito e per
l'irrazionalità derivante dalla impossibilità di scomporre le varie
componenti che concorrono a formare il prezzo di mercato del
prodotto;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione, sulla base
dell'ordinanza n. 651 del 1988 di questa Corte;
Considerato che, sulla base di quanto ritenuto dal giudice
remittente in punto di rilevanza, la questione va esaminata nel
merito;
che la questione stessa è stata già dichiarata da questa Corte
manifestamente infondata, sotto gli stessi profili, con ordinanze nn.
651 e 807 del 1988;
che in dette pronunce la Corte ha rilevato, da un lato, come la
diversa disciplina introdotta dalla norma impugnata trovi ampia
giustificazione nell'esigenza di evitare l'arricchimento senza causa
di alcuni operatori economici in danno della collettività e nella
non irragionevole presunzione che, per taluni tipi di imposta,
l'onere fiscale viene di norma trasferito dal soggetto passivo su
altri soggetti; e, dall'altro, che il diritto di agire in giudizio
non è illegittimamente compresso dalla previsione di una prova
documentale anche in relazione a fattispecie createsi in epoca
anteriore all'entrata in vigore della norma, in quanto l'obbligo di
conservazione dei libri e delle scritture contabili, imposto
all'imprenditore, esclude il lamentato grado di difficoltà
probatoria che, ad avviso del giudice a quo, renderebbe praticamente
impossibile l'esercizio del diritto al rimborso;
che ciò vale anche per il riferimento all'art. 23 della
Costituzione, operato nell'ordinanza di cui al presente giudizio,
essendo detto parametro invocato congiuntamente all'art. 24 della
Costituzione per denunciare la presunta violazione del diritto di
agire in giudizio;
che, in conclusione, non sono dedotti profili o argomenti
diversi che possano indurre questa Corte a modificare il precedente
orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n.
688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 (Misure urgenti in
materia di entrate fiscali), in riferimento agli artt. 3, 23 e 24
della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte