Ordinanza n. 172/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116r.d. 1736/1933
- art. 139legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 116legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116 del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno
bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali
dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia) e dell'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) promossi con quattro ordinanze emesse
il 18 novembre 1988 ed il 9 dicembre 1988 (nn. tre ordd.) dal Pretore
di Cosenza, iscritte ai nn. 622, 623, 624 e 625 del registro
ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale dell'anno 1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di
Cosenza ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 139 della legge 24 novembre
1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei
delitti tipizzati dal predetto art. 116 del regio decreto n. 1736 del
1933, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalità del
giudice;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
questione;
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che la questione di legittimità costituzionale prospettata
dalle ordinanze di rimessione è stata dichiarata, da questa Corte,
non fondata con sentenza n. 169 del 1985 nonché manifestamente
infondata, con ordinanze nn. 461 del 1987, 1100 del 1988 e 434 del
1989;
che il Pretore di Cosenza non svolge argomentazioni nuove od
idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno
bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali
dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia) e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
Cost., dal Pretore di Cosenza, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte