Ordinanza n. 172/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 386/1990
- art. 11legge 386/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma
primo, e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari") promosso con ordinanza emessa
l'8 giugno 1991 dal Pretore di Lanciano nel procedimento penale a
carico di Ambrosini Fabio iscritta al n. 685 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
penale di condanna per l'emissione di assegni bancari senza
copertura, il Pretore di Lanciano ha sollevato d'ufficio (con
ordinanza del 8 giugno 1991) questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 8 e 11, primo comma, della legge 15
dicembre 1990 n. 386 sulla nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari nella parte in cui non escludono la procedibilità
nei confronti dell'imputato che, successivamente alla commissione del
reato di emissione di assegno bancario senza provvista, sia stato
dichiarato fallito venendo così a trovarsi nell'impossibilità di
provvedere al pagamento della somma portata dall'assegno, degli
interessi, della penale e delle spese;
che ad avviso del giudice rimettente - non essendo prevista
l'improcedibilità dell'azione penale fino alla chiusura del
fallimento - sussisterebbe disparità di trattamento in danno del
fallito per il fatto che nei suoi confronti si deve procedere
nonostante quest'ultimo si sia venuto a trovare nella particolare
situazione giuridica che non gli consente di disporre del suo
patrimonio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a
mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato eccependo preliminarmente
l'inammissibilità della questione di costituzionalità (perché
viene richiesto alla Corte un intervento addittivo in una materia che
vede come possibili varie soluzioni) e sostenendo nel merito
l'infondatezza della questione atteso che la condizione di fallito
rientra nel novero degli status riconducibili al fatto
dell'interessato e non a situazioni di caso fortuito o di forza
maggiore;
Considerato che la censura di incostituzionalità, ove riferita
all'art. 8 della citata legge n. 386 del 1991, è manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza perché tale disposizione (che
contiene la disciplina a regime della condizione di procedibilità
dell'azione penale in caso di emissione di assegno senza provvista)
trova applicazione soltanto ai fatti commessi dopo l'entrata in
vigore della legge medesima, mentre dall'ordinanza di rimessione
risulta, seppur indirettamente, trattarsi nella specie di reato
commesso prima di tale data;
che parimenti la medesima censura, riferita all'art. 11 della
legge stessa (che detta disposizioni transitorie per i reati di
emissione di assegno senza provvista commessi prima della sua entrata
in vigore), è manifestamente inammissibile, come già ritenuto da
questa Corte con sentenza n. 32 del 1992, atteso che "la soluzione
proposta in via additiva dal giudice a quo si palesa non la unica
costituzionalmente obbligata, ma soltanto una delle possibili, la
scelta fra le quali non può non essere riservata ancora al
legislatore"; né è prospettata alcuna nuova argomentazione da parte
del giudice rimettente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di
costituzionalità degli artt. 8 e 11, primo comma, della legge 15
dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni
bancari), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal pretore di Lanciano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte