Ordinanza n. 172/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e
quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni delle imprese, nonché per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri
di assistenza e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il
23 settembre 1992 dalla Commissione tributaria di I grado di Verbania
sui ricorsi riuniti proposti da Baj Gianfranco contro l'Ufficio
II.DD. di Verbania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di Verbania, nel
procedimento tra Baj Gianfranco e l'Ufficio II.DD. di Verbania, con
ordinanza del 23 settembre 1992 (R.O. n. 715 del 1992), ha di nuovo
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413;
che, a parere della remittente sarebbero violati gli artt. 2, 3,
primo comma, 53, primo comma, 97, primo comma, della Costituzione in
quanto trattasi di provvedimenti irrazionali e contrastanti con i
principi di solidarietà politica, economica e sociale, che provocano
ingiuste disparità di trattamento tra contribuenti e violano i
principi del buon andamento e della imparzialità
dell'amministrazione nonché quello del pagamento delle imposte
secondo la capacità contributiva;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per l'infondatezza della questione avendo le
disposizioni sul condono fiscale impugnate già prodotto il loro
effetto e residuando per la Commissione tributaria remittente solo il
potere di dichiarare estinto il procedimento de quo;
Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata
manifestamente infondata (ordd. nn. 361 del 1992 e 50 del 1993);
che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possano
fondare una differente decisione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni delle imprese, nonché per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e
del conto fiscale), in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 53,
primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla
Commissione tributaria di I grado di Verbania con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte