Ordinanza n. 172/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 468/1994
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 3legge 468/1994
- art. 6legge 468/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e
5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 19 settembre
1994 dal Pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Ferrara
Nunzio iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Ferrara
Nunzio, imputato per reati edilizi, il Pretore di Gela, con ordinanza
del 19 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 6
(recte: 9) e 79 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26
luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nelle
parti in cui disciplina la procedura per accedere alla sanatoria
delle violazioni edilizie;
che, premettendo che l'imputato nel giudizio a quo aveva
richiesto la sospensione del processo per potersi avvalere della
procedura di sanatoria al fine di ottenere il "condono edilizio"
previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si osserva che
l'istituto del condono, comunque lo si definisca, costituisce una
forma d'esercizio della "potestà di clemenza" dello Stato e, essendo
riconducibile all'istituto dell'amnistia, incontra i limiti previsti
per la concessione dell'amnistia dall'art. 79 della Costituzione,
come riformato dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, mentre
le norme impugnate non rispettano tali requisiti, essendo state
adottate con decreto-legge;
che, secondo il giudice remittente, le disposizioni impugnate
violano l'art. 3 della Costituzione, in quanto comportano una
irragionevole rinunzia alla pretesa punitiva da parte dello Stato per
determinati reati, e operano un bilanciamento tra diversi interessi
costituzionali che non garantisce adeguatamente il diritto alla
salute psico-fisica e la tutela del paesaggio;
Considerato che il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, non è
stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta
dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n. 226 del 27 settembre 1994, e che, pertanto, in conformità alla
giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43
del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del
decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia
privata), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 6 (recte: 9) e 79
della Costituzione, dal Pretore di Gela con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte