Ordinanza n. 172/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/06/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 48Costituzione
- art. 75Costituzione
- art. 39legge 352/1970
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato da Bernardini Rita, Fiori Raffaella e
Sabatano Mauro, nella qualità di promotori e presentatori dei
referendum abrogativi in tema di esercizio della caccia e di
obiezione di coscienza nei confronti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, sorto a seguito degli atti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati con cui sono state
approvate fasi del procedimento legislativo vòlto alla approvazione
di leggi miranti al superamento dei referendum abrogativi già
indetti, con ricorso depositato il 3 giugno 1997 ed iscritto al n. 75
del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 3 giugno 1997, i comitati
promotori dei referendum abrogativi in tema di "esercizio della
caccia" e di "obiezione di coscienza", indetti con d.P.R. 15 aprile
1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997), hanno proposto
conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, in relazione all'approvazione da parte del
Senato - in data, rispettivamente, 26 febbraio e 29 gennaio 1997 - di
un disegno di legge recante "Norme per l'accesso ai fondi agricoli" e
di altro recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza",
nonché agli atti della Camera dei deputati con cui sono state
assegnate in Commissione e poi in Aula la discussione e la votazione
sui disegni di legge approvati dal Senato, chiedendo che la Corte,
previa declaratoria di ammissibilità e sospensiva degli atti
impugnati, dichiari nel merito che non spetta alle Camere approvare
leggi che incidono sulle materie oggetto dei quesiti nell'imminenza
della consultazione referendaria;
che i ricorrenti hanno altresì chiesto alla Corte di sollevare
questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.
3, 48 e 75 della Costituzione - dell'art. 39 della legge 25 maggio
1970 n. 352, nella parte in cui non fissa un congruo termine prima
della consultazione referendaria, oltre il quale non possono
approvarsi nuove leggi nelle materie oggetto di referendum;
che i ricorrenti prospettano il cattivo uso del potere
legislativo, lesivo delle competenze ad essi costituzionalmente
garantite, osservando inoltre come il legislatore non sia intervenuto
per evitare - attraverso una modifica della legge n. 352 del 1970 -
quegli intralci agli adempimenti preelettorali che possono conseguire
all'approvazione di una legge nell'imminenza delle consultazioni
(già segnalati dalla Corte nella sentenza n. 68 del 1978);
che, in particolare, essi rilevano come detta approvazione e la
successiva cognizione da parte dell'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di Cassazione di una nuova legge in
prossimità del referendum impediscano di svolgere la campagna
referendaria sul nuovo testo e di provvedere alla stampa delle schede
con il nuovo quesito;
che, inoltre, lo stesso Ufficio centrale sarebbe oggetto di
un'indebita pressione, non potendo decidere con tranquillità,
siccome consapevole "che non vi sarebbe tempo per stampare nuove
schede";
che, infine, pur auspicando un'autolimitazione della attività
parlamentare fino a quindici - venti giorni prima della
consultazione, i ricorrenti ritengono che una soluzione possa
trovarsi nell'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale che come sopra essi chiedono di sollevare.
Considerato che la Corte è chiamata a stabilire in camera di
consiglio, senza contraddittorio, se ricorrano i presupposti
soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del conflitto, sintetizzati
dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'espressione
"materia di conflitto";
che, sotto il profilo soggettivo, sussiste la legittimazione a
ricorrere dei comitati promotori, rappresentanti degli elettori
sottoscrittori della richiesta referendaria, i quali agiscono a
tutela delle proprie attribuzioni nell'ambito del procedimento
referendario (cfr., da ultimo, ordinanze n. 131 e n. 171 del 1997);
che, sempre sotto il profilo soggettivo, parimenti sussiste la
legittimazione passiva della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, essendo essi individuati nella prospettazione come i
soggetti che avrebbero posto in essere il comportamento lesivo delle
attribuzioni vantate dai ricorrenti;
che, per quanto riguarda poi il requisito oggettivo del
conflitto, la lamentata lesione consisterebbe nell'esercizio della
potestà legislativa, censurato in quanto non contenuto entro un arco
temporale stimato congruo dai ricorrenti;
che, tuttavia, anche in pendenza di un procedimento di referendum
abrogativo "sia nella fase dell'iniziativa e della raccolta delle
sottoscrizioni, sia nel corso degli accertamenti sulla legittimità e
sull'ammissibilità delle richieste, sia successivamente alla stessa
indizione del referendum abrogativo", le Camere conservano la loro
potestà legislativa (sentenza n. 68 del 1978), con la conseguenza
che il procedimento di formazione della legge, in quanto tale, non
può entrare in conflitto con le attribuzioni del comitato promotore
del referendum;
che, per altro verso, tali attribuzioni in tutta la loro
possibile estensione trovano piena tutela attraverso la garanzia
dell'accertamento compiuto dall'Ufficio centrale ai sensi dell'art.
39 della legge n. 352 del 1970, come risultante dalla dichiarazione
di parziale illegittimità costituzionale pronunciata da questa Corte
con la citata sentenza n. 68 del 1978 (cfr. ordinanza n. 45 del
1983), garanzia che non può mai tradursi nella sottrazione, sia pure
temporanea, alla competenza del Parlamento di alcune materie soltanto
perché investite dai quesiti referendari;
che, conseguentemente, sarebbe inammissibile il conflitto
proposto in ordine a una legge perfetta, già entrata in vigore e
diretta ad abrogare le disposizioni investite dal referendum ed è
perciò a maggior ragione inammissibile il conflitto proposto in
relazione ad atti del procedimento legislativo anteriori
all'approvazione della legge (v. ordinanza n. 45 del 1983);
che con le prospettate eventuali difficoltà nello svolgimento
delle operazioni referendarie, derivanti dai tempi delle attività
legislative, si ipotizzano inconvenienti operativi ai quali questa
Corte non potrebbe comunque porre rimedio (v. sentenza n. 68 del
1978);
che dunque nessuna lesione della sfera di attribuzioni
costituzionali del comitato è configurabile per effetto della
denunziata attività legislativa in itinere delle Camere;
che la materia del conflitto difetta anche in relazione alla
lamentata interferenza sul giudizio dell'Ufficio centrale per il
referendum in ordine al quale semmai sarebbe tale organo il soggetto
legittimato a dolersi;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, restando
assorbita ogni ulteriore questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte