Ordinanza n. 172/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/06/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attività d'accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare
il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 25
settembre 1998 dalla commissione tributaria provinciale di Foggia,
sui ricorsi riuniti proposti da Di Iasio Raffaele ed altri contro la
direzione regionale per le entrate della Puglia - sezione di Foggia,
iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 12
dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza del 25 settembre 1998 (iscritta al
r.o. n. 164 del 1999), la commissione tributaria provinciale di
Foggia ha sollevato - nel corso di un giudizio proposto da taluni
contribuenti, per la restituzione della ritenuta IRPEF effettuata
sulle somme loro corrisposte nel 1997, a titolo di indennità di
esproprio questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività d'accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), "nella parte in
cui non prevede l'assoggettamento a tassazione soltanto delle
indennità riscosse in virtù di atti, anche volontari, o
provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988";
che il rimettente - nel denunciare violazione dell'art. 3
della Costituzione - ritiene che la censurata disposizione debba
essere intesa nel senso "che le somme percepite a titolo di esproprio
e di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo,
nonché a seguito di occupazioni acquisitive, a far tempo dal 1°
gennaio 1992, cioè dalla data di entrata in vigore della legge,
siano assoggettate a tassazione... senza che abbia alcuna incidenza,
per l'insorgenza dell'obbligo contributivo, la data del provvedimento
o dell'atto che ha generato la corresponsione delle somme";
che, ad avviso del giudice a quo, ne conseguirebbe un
trattamento privilegiato per i contribuenti di cui al comma 9 della
disposizione censurata - e cioè per coloro che vengono assoggettati
retroattivamente a tassazione per il triennio 1989-1991 - rispetto
alla generalità dei contribuenti ricadenti nella previsione del
comma 5, "atteso che soltanto in favore dei primi, e senza alcuna
apprezzabile giustificazione razionale, la tassazione viene
circoscritta alle somme percepite in conseguenza di atti anche
volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988
e fino alla data di entrata in vigore della legge";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la sollevata questione venga dichiarata non fondata;
Considerato che il rimettente, nell'assumere che, nella
fattispecie al suo esame, non avrebbe alcun rilievo, per l'insorgenza
dell'obbligo tributario, la data del provvedimento o dell'atto che ha
generato il diritto alla corresponsione delle somme, pone, a premessa
della denunciata disparità di trattamento, una scelta ermeneutica
che richiedeva di essere adeguatamente argomentata e motivata, attesa
l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali tutt'altro che univoci,
circa i presupposti di applicabilità dell'art. 11 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, segnatamente con riferimento alla necessità o
meno di tener conto, nelle varie fattispecie di tassazione delle
plusvalenze, della data del titolo posto a fondamento del diritto
all'indennità;
che, avendo il giudice a quo l'obbligo di dar conto della
rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata
questione, la evidenziata carenza di motivazione preclude alla Corte
la necessaria verifica sulla sussistenza di entrambe le condizioni
occorrenti per dare valido ingresso allo scrutinio di
costituzionalità;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività
d'accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Foggia, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte