Ordinanza n. 172/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 2legge 532/1977
- art. 58legge 532/1977
- art. 14d.P.R. 449/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 2 del regio d.l. 20 luglio
1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni) - convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835,
modificato dal r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella
legge 16 gennaio 1939, n. 90, e nuovamente modificato dalle leggi
25 luglio 1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441, promosso con
Ordinanza emessa il 11 febbraio 2000 dal tribunale per i minorenni di
Cagliari nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Cagliari nei confronti di Cannas Giovanni ed altra, iscritta al
n. 548 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il tribunale per i minorenni di Cagliari, con
Ordinanza emessa il 11 febbraio 2000, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del regio d.l. 20 luglio 1934, n. 1404
(Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) -
convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, modificato dal r.d.l.
15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939,
n. 90, e nuovamente modificato dalle leggi 25 luglio 1956, n. 888 e
27 dicembre 1956, n. 1441 - nella parte in cui prevede che il
collegio deve essere costituito con la presenza di due componenti
privati, uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile;
che il tribunale rimettente dichiara di essersi costituito
con la presenza di due componenti laici di sesso maschile, a causa
dell'impedimento dei giudici onorari di sesso femminile, sia titolare
che supplente, a partecipare all'udienza, e rileva che tale
composizione determina una nullità insanabile per violazione delle
norme sulla costituzione del giudice;
che, ad avviso del giudice a quo, la questione di
legittimità costituzionale sarebbe rilevante, in quanto il suo
accoglimento farebbe venir meno il vizio di costituzione del giudice;
che il giudice rimettente osserva come la disposizione in
esame fosse diretta ad assicurare la presenza femminile nel collegio
giudicante in un'epoca in cui i giudici togati erano esclusivamente
uomini, stante il divieto di accesso delle donne alla magistratura, e
come alla data dell'ultima riforma del tribunale per i minorenni,
risalente all'anno 1956, la situazione fosse la medesima, in quanto,
nonostante l'entrata in vigore della Costituzione che sanciva il
divieto di discriminazioni tra uomo e donna anche relativamente
all'accesso al lavoro, alle donne era ancora inibito l'ingresso in
magistratura;
che, ad avviso del tribunale rimettente, la permanenza di una
distinzione tra i sessi, pur se limitata all'ambito della
magistratura onoraria, sarebbe ancor più discriminatoria;
che pertanto la norma censurata, oltre a porsi in contrasto
con la Costituzione, risulterebbeanacronistica;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione,
sostenendo che la finalità della norma deve individuarsi nella
esigenza di garantire, con la presenza delle donne nel collegio
giudicante, un giudizio meglio orientato alla tutela dei minori
attraverso il peculiare contributo derivante dalla sensibilità
femminile e che quindi la scelta del legislatore non appare
censurabile né tantomeno discriminatoria rispetto al sesso maschile.
Considerato che appare opportuno precisare che la partecipazione
delle donne all'amministrazione della giustizia nelle corti di assise
e nei tribunali per i minorenni non risale ad epoca anteriore alla
Costituzione bensì è stata introdotta con la legge n. 1441 del
1956;
che, come questa Corte ha reiteratamente sostenuto, deve
riconoscersi al legislatore una insindacabile discrezionalità nella
scelta tra le diverse forme di composizione degli organi
giurisdizionali (in particolare, ordinanze n. 10 del 1994 e n. 590
del 1988), salvi i limiti della ragionevolezza;
che tale discrezionalità risulta evidentemente esercitata in
modo non irragionevole anzitutto nel momento della emanazione della
norma impugnata, nel quale operava il principio della esclusione
delle donne dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali;
che in occasione dei diversi interventi normativi posteriori
alla legge 9 febbraio 1963, n. 66 (Ammissione della donna ai pubblici
uffici ed alle professioni) con la quale si è consentito alle donne
l'accesso alla magistratura, il legislatore, pur modificando alcune
norme dell'ordinamento giudiziario relative al tribunale per i
minorenni e alla sezione per i minorenni della corte d'appello, ha
voluto lasciare immutata la disposizione in esame, implicitamente
confermando la scelta inerente alla composizione del tribunale per i
minorenni;
che, in particolare, l'art. 2 della legge 8 agosto 1977,
n. 532 (Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento
giudiziario), emanato in sostituzione del secondo comma dell'art. 58
dell'ordinamento giudiziario, ha variato il numero dei magistrati
della sezione per i minorenni, senza incidere in alcun modo sulla
previsione relativa all'intervento dei due esperti di sesso diverso;
che l'art. 14 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449
(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli
imputati minorenni), inserendo nell'ordinamento giudiziario
l'art. 50-bis, recante disposizioni sul giudice per le indagini
preliminari, ha espressamente previsto la partecipazione di due
giudici onorari, un uomo e una donna, all'udienza preliminare del
tribunale per i minorenni;
che specialmente quest'ultima disposizione rivela come il
legislatore abbia considerato tuttora fondamentale la presenza nel
tribunale per i minorenni di giudici onorari di sesso diverso, in
modo che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del
peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del
sesso di appartenenza;
che tale risultato può conseguirsi soltanto con la
disposizione in esame, la quale garantisce appunto la diversità di
sesso dei componenti laici, consentendo così al tribunale una
completezza di prospettive, che potrebbe non verificarsi, ove la
composizione laica del collegio non fosse obbligatoriamente
differenziata in relazione al detto requisito;
che, infine, quantunque la norma in esame sia stata emanata
per consentire la partecipazione femminile nei collegi giudicanti in
un determinato momento storico nel quale operavano ancora
discriminazioni in ragione del sesso, deve tuttavia osservarsi che
per effetto dell'ammissione delle donne alla magistratura - disposta
con la citata legge n. 66 del 1963 - la ratio legis della norma
impugnata non è divenuta anacronistica, come sostiene il giudice
rimettente, bensì ha assunto un diverso significato, consistente,
come si è già precisato, nell'assicurare che le decisioni del
tribunale per i minorenni siano adottate con apporti di carattere
scientifico e, al tempo stesso, con una completa proposizione di
prospettive e di analisi;
che, infine, le difficoltà denunciate dal rimettente nella
formazione dei collegi giudicanti costituiscono inconvenienti di mero
fatto, che in quanto tali non assumono rilievo nel giudizio di
legittimità costituzionale;
che la questione risulta quindi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio d.l. 20 luglio
1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni) - convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835,
modificato dal regio d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella
legge 16 gennaio 1939, n. 90, e modificato dalle leggi 25 luglio
1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441 - sollevata dal tribunale
per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte