Ordinanza n. 173/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 398d.P.R. 547/1955
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 9d.P.R. 520/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R.
27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1981 dal Pretore
di Pisa nei procedimenti penali riuniti a carico di Guidi Alfonsino
ed altro, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Pisa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 398 del
d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro), nella parte in cui attribuisce al Ministro del
lavoro la facoltà di affidare le verifiche e i controlli prescritti
per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle
installazioni e dei dispositivi antinfortunistici, all'Ispettorato
del lavoro e all'E.N.P.I., in relazione alla natura particolare delle
verifiche e dei controlli e, nel contempo, non prevede che
all'E.N.P.I. sia attribuito il potere discrezionale di diffida a
regolarizzare, previsto per l'Ispettorato del lavoro, in alternativa
al rapporto giudiziario, dall'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n.
520;
che ad avviso del Pretore rimettente siffatta disciplina
contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nell'assunto che la mancata
attribuzione all'E.N.P.I. del potere di diffida sarebbe irragionevole
ed indurrebbe disparità di trattamento tra situazioni sanabili ed
altre immediatamente passibili di procedimenti penali;
Considerato che nella predetta ordinanza è del tutto omessa la
motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio
principale;
che pertanto la questione medesima va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955,
n. 547, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Pisa
con ordinanza del 15 gennaio 1981 (r.o. 128/81).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte