Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1989 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 38legge 47/1985

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo

comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 13

ottobre 1988 dal Pretore di Cagliari nel procedimento penale a carico

di Previdi Franco, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Pretore di Cagliari, con ordinanza emessa il 13

ottobre 1988 nel procedimento penale a carico di Previdi Franco, ha

sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), "nella parte in cui accanto all'individuazione di un fatto

positivo futuro ed incerto - dal quale discende la cessazione dello

stato di sospensione dell'azione penale - non prevede un termine (o

un termine ragionevolmente breve) decorso il quale divenga

irrilevante, ai fini del permanere dello stato di sospensione,

l'eventuale verificarsi del fatto stesso";

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha

dedotto l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che l'art. 44 l. n. 47 del 1985 dispone che il

processo penale rimane sospeso "fino alla scadenza dei termini

fissati dall'articolo 35" l. cit. con la intuitiva conseguenza che,

se entro tali termini vengono compiute le attività previste, si

completa la fattispecie estintiva, e il giudice pronuncia

l'estinzione del reato, mentre, in caso contrario, la causa estintiva

non può realizzarsi e quindi la disposta sospensione viene meno e

riprende il normale corso processuale;

che, quindi, la sospensione è prevista entro un ambito

temporale determinato, il che è espressamente riconosciuto dal

giudice a quo, il quale tuttavia dubita della costituzionalità della

norma impugnata perché essa non contiene delle esplicite previsioni

per l'eventualità "di sviluppo patologico della vicenda" di cui

indica alcune ipotesi;

che, però, non risulta - né il giudice a quo afferma - che

alcuna di dette ipotesi sia prospettabile nella fattispecie, sicché

la ricordata questione viene sollevata astrattamente senza che

sussista l'indispensabile nesso di rilevanza con il giudizio di

merito;

che, inoltre, il problema (teoricamente) prospettato esula dal

giudizio di costituzionalità, in quanto si tratta di accertare sul

piano ermeneutico le conseguenze della mancata attuazione di una

fattispecie legale nel quadro normativo che la riguarda;

che, pertanto, la prospettata questione è inammissibile per le

ragioni suindicate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore

di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte