Ordinanza n. 173/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 398/1992
usata come parametro
citata
- art. 25legge 223/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,
del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a
salvaguardia dei livelli occupazionali), promosso con ricorso della
Regione Toscana, notificato il 7 novembre 1992, depositato in
cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 68 del registro
ricorsi 1992;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente
notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della
Costituzione, dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre
1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli
occupazionali);
che la disposizione impugnata detta norme in ordine alle azioni
formative di cui all'art. 25, decimo comma, della legge 23 luglio
1991, n. 223, stabilendo che le stesse sono elaborate anche con la
cooperazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione e
delle agenzie regionali per l'impiego, secondo gli indirizzi e i
tempi concordati tra il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e le regioni, e prevedendo altresì che, nel caso in cui le
regioni non abbiano potuto elaborare ed eseguire le azioni formative
nei tempi concordati, le stesse possono essere realizzate, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da parte
di enti od organismi appositamente individuati e prescelti sulla base
della specifica competenza e dell'affidabilità;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e comunque non fondata;
Considerato che il decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, non è
stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e
giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289
del 9 dicembre 1992;
che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., da
ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), la questione di
legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei
livelli occupazionali), sollevata, con il ricorso indicato in
epigrafe, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, 118,
3 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte