Ordinanza n. 174/1982
Altra decisione · depositata il 26/10/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 32legge 990/1969
- art. 33legge 689/1981
- art. 32legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 24
dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)
e degli artt. 304 e 390 del cod. proc. pen., promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 aprile 1976 dal pretore di Nardò nel
procedimento penale a carico di Inguscio Enzo, iscritta al n. 556 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;
2) ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Mazara del
Vallo nel procedimento penale a carico di Randazzo Francesco, iscritta
al n. 33 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che il pretore di Nardò, con ordinanza dell'8 aprile
1976, emessa in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 32,
primo comma, l. 24 dicembre 1969 n. 990 (circolazione di veicolo non
coperto da assicurazione per la responsabilità civile) sollevava
questione di legittimità costituzionale della stessa legge n. 990 del
1969, in quanto non prevede "l'obbligo di immediata contestazione o
della notificazione delle violazioni penali, di cui all'art. 32 cit.",
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
ritenuto che con la stessa ordinanza il pretore sollevava questione
di legittimità costituzionale degli artt. 304 e 390 cod. proc. pen.,
in quanto limitano al solo caso di compimento degli atti istruttori
l'obbligo della comunicazione giudiziaria, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione;
ritenuto che il pretore di Mazara del Vallo, con ordinanza del 14
novembre 1980, emessa in un procedimento penale per lo stesso reato di
cui all'art. 32, primo comma, cit. (circolazione di veicolo coperto da
assicurazione stipulata con ente non autorizzato), sollevava questione
di legittimità costituzionale di tale norma, in quanto parifica, nella
sanzione, le diverse contravvenzioni di circolazione di veicolo senza
assicurazione e circolazione con assicurazione stipulata con ente non
autorizzato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità
costituzionale è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981 n. 689
(modifiche al sistema penale), che, con l'art. 33 lett. e, ha
depenalizzato la contravvenzione prevista nell'art. 32, primo comma,
della legge n. 990 del 1969;
rilevata la conseguente necessità che i giudici a quibus procedano
ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di
legittimità costituzionale, tenendo conto della norma sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi n. 556 reg. ord. 1976 e n. 33 reg. ord. 1981;
ordina la restituzione degli atti ai pretori di Nardò e di Mazara
del Vallo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte