Ordinanza n. 174/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 261/1974
- art. 6d.l. 261/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 8
luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336,
concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici
ex combattenti ed assimilati) nel testo modificato con la legge di
conversione 14 agosto 1974, n. 355 promosso con ordinanza emessa il 14
aprile 1976 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul
ricorso proposto da Panazzolo Fernando contro il Provveditorato agli
studi di Torino, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 1977;
udito, nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
4 Cost., dell'art. 6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974,
n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente
norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex
combattenti ed assimilati") nel testo modificato dalla legge di
conversione 14 agosto 1974, n. 355 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante
modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a
favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed
assimilati");
che in tale ordinanza si assume che il divieto posto dall'art 6
suddetto, al personale collocato a riposo con benefici
combattentistici, di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato o
gli enti pubblici in genere, salvo determinate eccezioni, e la
conseguente disposta cessazione obbligatoria degli incarichi attribuiti
prima della pubblicazione del citato decreto-legge n. 261- salvo la
rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza già ottenuto, ma
senza possibilità di essere riammessi in servizio sarebbe in contrasto
considerato che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 1976, ha
già ritenuto che la retroattività di detta disposizione ha valide
ragioni giustificative ed ha dichiarato non fondata la questione, in
relazione all'art. 4 Cost., successivamente dichiarandola
manifestamente infondata con le ordinanze n. 29 del 1978 e n. 189 del
1982;
che non vengono addotte ragioni nuove che inducano a diversa
decisione, neppure sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art.
3 Cost., giacché le disparità prospettate nell'ordinanza di
rimessione attengono a situazioni manifestamente differenziate perciò
non comparabili alla stregua del principio di uguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261
("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a
favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed
assimilati"), così come modificato dalla legge di conversione 14
agosto 1974, n. 355 ("Conversione in legge, con modificazioni del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge
24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), sollevata con
l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 4 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte